Sentenza 34/1973 (ECLI:IT:COST:1973:34)
Massima numero 6605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  04/04/1973;  Decisione del  04/04/1973
Deposito del 06/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6604  6606  6607  6608  6609  6610  6611  6612  6613  6614  6615


Titolo
SENT. 34/73 B. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 226, ULTIMO COMMA (MODIFICATO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517) - FACOLTA' DI PROCEDERE ALLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE SOLO A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

Testo
La disposizione contenuta nell'art. 226, ultimo comma, del codice di procedura penale, modificata dal legislatore per armonizzarla col disposto dell'art. 15 della Costituzione, riconosce agli ufficiali di polizia giudiziaria, nella fase degli atti preliminari all'istruttoria, la facolta' di procedere ad intercettazione telefoniche non di propria iniziativa, ma solo a seguito di apposita autorizzazione dell'autorita' giudiziaria che la rilascia con decreto motivato: nel nostro sistema, percio', la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche che l'intercettazione innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice dal momento che e' al magistrato che la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione e dalla legge stessa sono desumibili i limiti di siffatto potere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 15

Altri parametri e norme interposte