Sentenza 34/1973 (ECLI:IT:COST:1973:34)
Massima numero 6609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  04/04/1973;  Decisione del  04/04/1973
Deposito del 06/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6604  6605  6606  6607  6608  6610  6611  6612  6613  6614  6615


Titolo
SENT. 34/73 F. CORRISPONDENZA - LIBERTA' E SEGRETEZZA - COSTITUZIONE, ART. 15 - LIMITI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO AUTORIZZATIVO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - GARANZIE DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO PER L'OSSERVANZA DEL PRECETTO COSTITUZIONALE.

Testo
Il rispetto dell'art. 15 della Costituzione non trova soddisfazione nel solo obbligo di una puntuale motivazione del decreto autorizzativo dell'intercettazione telefonica da parte dell'autorita' giudiziaria, ma richiede anche: a) garanzie di natura tecnica - in ordine alle quali si auspica un opportuno intervento legislativo - attinenti alla predisposizione dei servizi necessari per le intercettazioni, in modo che l'autorita' giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo volto ad accertare che si proceda solo alle intercettazioni autorizzate e solo nei limiti dell'autorizzazione; b) garanzie di ordine giuridico che attengono al controllo sulla legittimita' del decreto di autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel processo. Sono garanzie di ordine giuridico: 1) quella relativa alla sindacabilita' del decreto di autorizzazione, la cui eventuale illegittimita' puo' essere rilevata nel corso del giudizio, 2) l'obbligo del segreto sulle risultanze delle intercettazioni, al quale sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria e, nel corso dell'istruttoria, chiunque ne abbia preso conoscenza (artt. 230 e 307 c.p.p.); 3) il principio secondo il quale non puo' essere acquisito e utilizzato nel processo se non il materiale probatorio rilevante per l'imputazione di cui si discute. E' auspicabile che la legge predisponga un compiuto sistema - anche a garanzia di tutte le parti in causa per l'eliminazione del materiale non pertinente al processo; la legge processuale e' tuttavia gia' ispirata e dominata dal suddetto principio la cui applicazione garantisce la segretezza di tutte quelle comunicazioni telefoniche dell'imputato che non siano rilevanti ai fini del relativo processo, nonche' delle comunicazioni non pertinenti a quel processo che terzi, allo stesso estranei, abbiano fatto attraverso l'apparecchio telefonico sottoposto a controllo ovvero in collegamento con questo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 15

Altri parametri e norme interposte