Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Siciliana - Demanio marittimo - Disciplina transitoria per il rilascio di nuove concessioni mediante procedure di evidenza pubblica e per il rilascio in forma semplificata di autorizzazioni di durata breve - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia della concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione - Genericità e insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, il quale disciplina le attività esercitabili sui beni demaniali marittimi, introducendo una disciplina transitoria per il rilascio, mediante procedure di evidenza pubblica, di nuove concessioni demaniali marittime con validità fino al 31 dicembre 2020. Il ricorrente richiama, quali parametri interposti, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 246 e da 675 a 684, della legge n. 145 del 2018, le quali, tuttavia, non esibiscono un contenuto precettivo immediatamente applicabile e "sovrapponibile" a quello della disposizione impugnata. Senza indicare alcuna ulteriore disposizione statale, la semplice affermazione che la disciplina dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, rende la censura meramente assertiva. Anche la doglianza prospettata in riferimento al principio di buon andamento è generica e priva di adeguata motivazione, cosicché i lamentati dubbi interpretativi e le incertezze riguardo alla chiara individuazione delle norme di legge applicabili (statali o regionali) si rivelano nella specie meramente ancillari alla censura precedente.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale, per superare lo scrutinio di ammissibilità, deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva, esigenza che si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 236 del 2019, n. 261 del 2017, n. 81 del 2017, n. 107 del 2017, n. 218 del 2015, n. 315 del 2009, n. 322 del 2008, n. 38 del 2007, n. 233 del 2006, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).