Sentenza 34/1973 (ECLI:IT:COST:1973:34)
Massima numero 6610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
04/04/1973; Decisione del
04/04/1973
Deposito del 06/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/73 G. PROCESSO PENALE - COMUNICAZIONI TELEFONICHE FATTE DALL'IMPUTATO O DA TERZI ESTRANEI CHE NON SIANO RILEVANTI PER IL PROCESSO - PRINCIPIO DELLA NON ACQUISIZIONE E UTILIZZAZIONE COME MATERIALE PROBATORIO - COSTITUISCE IMPLICAZIONE DELL'OSSERVANZA DEGLI ARTT. 2 E 15 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 34/73 G. PROCESSO PENALE - COMUNICAZIONI TELEFONICHE FATTE DALL'IMPUTATO O DA TERZI ESTRANEI CHE NON SIANO RILEVANTI PER IL PROCESSO - PRINCIPIO DELLA NON ACQUISIZIONE E UTILIZZAZIONE COME MATERIALE PROBATORIO - COSTITUISCE IMPLICAZIONE DELL'OSSERVANZA DEGLI ARTT. 2 E 15 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Il rigoroso rispetto del principio della non acquisizione ed utilizzazione come materiale probatorio delle comunicazioni telefoniche fatte dall'imputato o da terzi estranei che non siano rilevanti per il processo e' essenziale per la puntuale osservanza dei precetti contenuti negli artt. 2 e 15 della Costituzione: violerebbe quindi gravemente entrambe queste norme un sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, in funzione dei quali e' consentita la limitazione della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattimento del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo.
Il rigoroso rispetto del principio della non acquisizione ed utilizzazione come materiale probatorio delle comunicazioni telefoniche fatte dall'imputato o da terzi estranei che non siano rilevanti per il processo e' essenziale per la puntuale osservanza dei precetti contenuti negli artt. 2 e 15 della Costituzione: violerebbe quindi gravemente entrambe queste norme un sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, in funzione dei quali e' consentita la limitazione della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattimento del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 15
Altri parametri e norme interposte