Sentenza 34/1973 (ECLI:IT:COST:1973:34)
Massima numero 6610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  04/04/1973;  Decisione del  04/04/1973
Deposito del 06/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6604  6605  6606  6607  6608  6609  6611  6612  6613  6614  6615


Titolo
SENT. 34/73 G. PROCESSO PENALE - COMUNICAZIONI TELEFONICHE FATTE DALL'IMPUTATO O DA TERZI ESTRANEI CHE NON SIANO RILEVANTI PER IL PROCESSO - PRINCIPIO DELLA NON ACQUISIZIONE E UTILIZZAZIONE COME MATERIALE PROBATORIO - COSTITUISCE IMPLICAZIONE DELL'OSSERVANZA DEGLI ARTT. 2 E 15 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Il rigoroso rispetto del principio della non acquisizione ed utilizzazione come materiale probatorio delle comunicazioni telefoniche fatte dall'imputato o da terzi estranei che non siano rilevanti per il processo e' essenziale per la puntuale osservanza dei precetti contenuti negli artt. 2 e 15 della Costituzione: violerebbe quindi gravemente entrambe queste norme un sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, in funzione dei quali e' consentita la limitazione della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattimento del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 15

Altri parametri e norme interposte