Sentenza 34/1973 (ECLI:IT:COST:1973:34)
Massima numero 6611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  04/04/1973;  Decisione del  04/04/1973
Deposito del 06/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6604  6605  6606  6607  6608  6609  6610  6612  6613  6614  6615


Titolo
SENT. 34/73 H. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUTTORIA - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 226, ULTIMO COMMA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - PREVIO PROVVEDIMENTO MOTIVATO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 15, SECONDO COMMA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disciplina vigente in tema di intercettazioni telefoniche prevista dall'art. 226, ultimo comma, del c.p.p. non e' in contrasto con l'art. 15 della Costituzione poiche' dal disposto costituzionale (comma secondo) - che espressamente enuncia la possibilita' di limitazioni del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge - e' dato inferire che il principio della liberta' e della segretezza delle comunicazioni enunciato nel primo comma, sarebbe gravemente compromesso se a carico dell'interessato potessero valere, come indizi o come prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa, motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 15  co. 2

Altri parametri e norme interposte