Sentenza 34/1973 (ECLI:IT:COST:1973:34)
Massima numero 6611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
04/04/1973; Decisione del
04/04/1973
Deposito del 06/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/73 H. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUTTORIA - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 226, ULTIMO COMMA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - PREVIO PROVVEDIMENTO MOTIVATO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 15, SECONDO COMMA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 34/73 H. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUTTORIA - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 226, ULTIMO COMMA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - PREVIO PROVVEDIMENTO MOTIVATO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 15, SECONDO COMMA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disciplina vigente in tema di intercettazioni telefoniche prevista dall'art. 226, ultimo comma, del c.p.p. non e' in contrasto con l'art. 15 della Costituzione poiche' dal disposto costituzionale (comma secondo) - che espressamente enuncia la possibilita' di limitazioni del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge - e' dato inferire che il principio della liberta' e della segretezza delle comunicazioni enunciato nel primo comma, sarebbe gravemente compromesso se a carico dell'interessato potessero valere, come indizi o come prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa, motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
La disciplina vigente in tema di intercettazioni telefoniche prevista dall'art. 226, ultimo comma, del c.p.p. non e' in contrasto con l'art. 15 della Costituzione poiche' dal disposto costituzionale (comma secondo) - che espressamente enuncia la possibilita' di limitazioni del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge - e' dato inferire che il principio della liberta' e della segretezza delle comunicazioni enunciato nel primo comma, sarebbe gravemente compromesso se a carico dell'interessato potessero valere, come indizi o come prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa, motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 15
co. 2
Altri parametri e norme interposte