Sentenza 34/1973 (ECLI:IT:COST:1973:34)
Massima numero 6612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
04/04/1973; Decisione del
04/04/1973
Deposito del 06/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/73 I. DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - ATTIVITA' COMPIUTE IN LORO DISPREGIO - ASSUNZIONE A FONDAMENTO E A GIUSTIFICAZIONE DI ATTI PROCESSUALI A CARICO DI CHI QUELLE ATTIVITA' ABBIA SUBITO - ESCLUSIONE - CONFERMA DEL PRINCIPIO NELL'ART. 304 COD. PROC. PENALE.
SENT. 34/73 I. DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - ATTIVITA' COMPIUTE IN LORO DISPREGIO - ASSUNZIONE A FONDAMENTO E A GIUSTIFICAZIONE DI ATTI PROCESSUALI A CARICO DI CHI QUELLE ATTIVITA' ABBIA SUBITO - ESCLUSIONE - CONFERMA DEL PRINCIPIO NELL'ART. 304 COD. PROC. PENALE.
Testo
Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale le attivita' compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione non possono essere assunte di per se' a giustificazione e a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attivita' costituzionalmente illegittime abbia subito. L'effettiva vigenza di tale principio non risulta ostacolata e menomata da alcuna norma dell'ordinamento processuale, specificamente in ordine alle intercettazioni telefoniche, che', anzi la vigenza del principio e' confermata e trova espressione nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 304 c.p.p.: una volta ammesso che la facolta' di nomina del difensore prima dell'interrogatorio costituisce esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., coerentemente il legislatore, in puntuale specificazione di un principio gia' immanente nell'ordinamento, ha escluso la "utilizzabilita'" della dichiarazione resa dall'interessato prima di quella nomina.
Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale le attivita' compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione non possono essere assunte di per se' a giustificazione e a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attivita' costituzionalmente illegittime abbia subito. L'effettiva vigenza di tale principio non risulta ostacolata e menomata da alcuna norma dell'ordinamento processuale, specificamente in ordine alle intercettazioni telefoniche, che', anzi la vigenza del principio e' confermata e trova espressione nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 304 c.p.p.: una volta ammesso che la facolta' di nomina del difensore prima dell'interrogatorio costituisce esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., coerentemente il legislatore, in puntuale specificazione di un principio gia' immanente nell'ordinamento, ha escluso la "utilizzabilita'" della dichiarazione resa dall'interessato prima di quella nomina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale
n. 0
art. 304
co. 3