Sentenza 34/1973 (ECLI:IT:COST:1973:34)
Massima numero 6613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  04/04/1973;  Decisione del  04/04/1973
Deposito del 06/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6604  6605  6606  6607  6608  6609  6610  6611  6612  6614  6615


Titolo
SENT. 34/73 L. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 226, ULTIMO COMMA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA (SOTTO IL PROFILO DELLA FACOLTA' RICONOSCIUTA ALL'IMPUTATO DI NON RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO DEGLI INQUIRENTI) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 226, ultimo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 24 della Costituzione poiche' il richiamo della garanzia del diritto di difesa, in collegamento con la facolta' riconosciuta all'imputato di serbare il silenzio dinanzi all'autorita' giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria interrogante (art. 78 c.p.p. nel testo modificato dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932) non e' affatto pertinente alla ipotesi di indagine preliminare all'istruttoria effettuata con il mezzo delle intercettazioni telefoniche.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte