Sentenza 34/1973 (ECLI:IT:COST:1973:34)
Massima numero 6615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
04/04/1973; Decisione del
04/04/1973
Deposito del 06/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/73 N. DIRITTO DI DIFESA - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI NON RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO DEGLI INQUIRENTI (LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932) - NON OPERA NEL CASO DI INDAGINI SVOLTE COL MEZZO DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 34/73 N. DIRITTO DI DIFESA - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI NON RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO DEGLI INQUIRENTI (LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932) - NON OPERA NEL CASO DI INDAGINI SVOLTE COL MEZZO DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
La garanzia del diritto al silenzio, nei termini in cui e' stata realizzata nel nostro codice processuale penale (art. 78 modificato dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932), non ha alcuna ragione e possibilita' di operare per la situazione (del tutto diversa da quella dell'interrogatorio dell'imputato) di indagini svolte, nella fase degli atti preliminari all'istruttoria col mezzo della intercettazione telefonica di comunicazioni di un sospettato o indiziato di reato, giacche' in questa seconda ipotesi, non trovandosi il soggetto a confronto diretto con l'autorita', non venendo da questa sollecitato a rispondere, e non potendo subire pressioni di sorta, manca lo scopo per l'applicazione della garanzia che e' quello di rafforzare la liberta' morale dell'inquisito e di sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorita'.
La garanzia del diritto al silenzio, nei termini in cui e' stata realizzata nel nostro codice processuale penale (art. 78 modificato dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932), non ha alcuna ragione e possibilita' di operare per la situazione (del tutto diversa da quella dell'interrogatorio dell'imputato) di indagini svolte, nella fase degli atti preliminari all'istruttoria col mezzo della intercettazione telefonica di comunicazioni di un sospettato o indiziato di reato, giacche' in questa seconda ipotesi, non trovandosi il soggetto a confronto diretto con l'autorita', non venendo da questa sollecitato a rispondere, e non potendo subire pressioni di sorta, manca lo scopo per l'applicazione della garanzia che e' quello di rafforzare la liberta' morale dell'inquisito e di sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale
n. 0
art. 78
legge 05/12/1969
n. 932
art. 0