Sentenza 36/1973 (ECLI:IT:COST:1973:36)
Massima numero 6617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VERZI' - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
05/04/1973; Decisione del
05/04/1973
Deposito del 12/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6618
Titolo
SENT. 36/73 A. REATI E PENE - VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SALVO IL CASO CHE LA SPEREQUAZIONE APPAIA DEL TUTTO PRIVA DI GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 36/73 A. REATI E PENE - VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SALVO IL CASO CHE LA SPEREQUAZIONE APPAIA DEL TUTTO PRIVA DI GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve tenere conto della minore o maggiore gravita' del reato, desunta anche ai sensi dell'art. 133 cod. pen., nell'applicazione della pena entro i limiti minimi e massimi fissati della legge. La valutazione della congruita' di tali limiti appartiene al legislatore ed e' insindacabile da parte della Corte costituzionale, salvo il caso di evidente irrazionale sperequazione.
Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve tenere conto della minore o maggiore gravita' del reato, desunta anche ai sensi dell'art. 133 cod. pen., nell'applicazione della pena entro i limiti minimi e massimi fissati della legge. La valutazione della congruita' di tali limiti appartiene al legislatore ed e' insindacabile da parte della Corte costituzionale, salvo il caso di evidente irrazionale sperequazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte