Sentenza 37/1973 (ECLI:IT:COST:1973:37)
Massima numero 6619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VERZI' - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
05/04/1973; Decisione del
05/04/1973
Deposito del 12/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/73 A. CREDITO AGRARIO - MUTUI DI ESERCIZIO E DI MIGLIORAMENTO - R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509 (CONVERTITO IN LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760) ART. 11 - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE AGLI OBBLIGHI DI RESTITUZIONE - ORDINE DI SEQUESTRO E DI VENDITA DEGLI OGGETTI SOTTOPOSTI A PRIVILEGIO - GIUSTIFICAZIONE NEL QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA DELLA MATERIA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 37/73 A. CREDITO AGRARIO - MUTUI DI ESERCIZIO E DI MIGLIORAMENTO - R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509 (CONVERTITO IN LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760) ART. 11 - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE AGLI OBBLIGHI DI RESTITUZIONE - ORDINE DI SEQUESTRO E DI VENDITA DEGLI OGGETTI SOTTOPOSTI A PRIVILEGIO - GIUSTIFICAZIONE NEL QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA DELLA MATERIA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'atto previsto dall'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 sull'ordinamento del credito agrario, impropriamente definito dal legislatore come sequestro, non e' misura cautelare che renda necessario un giudizio di convalida ma ha, invece, natura di atto di esecuzione equiparabile al pignoramento che, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., segna normalmente l'inizio dell'espropriazione. L'ordine di vendita contemporaneamente impartito dal pretore viene, a sua volta, equiparato al provvedimento con cui il giudice (ai sensi dell'art. 530 c.p.c.) dispone la vendita dei beni pignorati nell'ordinario procedimento di esecuzione mobiliare. Detta norma, pertanto, in quanto non prevede (e non potrebbe prevederla) una procedura di convalida del sequestro ed il giudizio di merito, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma della Costituzione, posto che la difesa del debitore esecutato resta disciplinata dalla normativa propria del processo esecutivo, nei limiti in cui risulti compatibile con la speciale procedura per il credito agrario.
L'atto previsto dall'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 sull'ordinamento del credito agrario, impropriamente definito dal legislatore come sequestro, non e' misura cautelare che renda necessario un giudizio di convalida ma ha, invece, natura di atto di esecuzione equiparabile al pignoramento che, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., segna normalmente l'inizio dell'espropriazione. L'ordine di vendita contemporaneamente impartito dal pretore viene, a sua volta, equiparato al provvedimento con cui il giudice (ai sensi dell'art. 530 c.p.c.) dispone la vendita dei beni pignorati nell'ordinario procedimento di esecuzione mobiliare. Detta norma, pertanto, in quanto non prevede (e non potrebbe prevederla) una procedura di convalida del sequestro ed il giudizio di merito, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma della Costituzione, posto che la difesa del debitore esecutato resta disciplinata dalla normativa propria del processo esecutivo, nei limiti in cui risulti compatibile con la speciale procedura per il credito agrario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura civile
n. 0
art. 530
codice di procedura civile
n. 0
art. 491