Sentenza 144/2020 (ECLI:IT:COST:2020:144)
Massima numero 43240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
11/06/2020; Decisione del
11/06/2020
Deposito del 10/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Agevolazioni fiscali in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia della concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione - Totale inconferenza del parametro e delle norme interposte - Inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Agevolazioni fiscali in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia della concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione - Totale inconferenza del parametro e delle norme interposte - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per totale inconferenza del parametro e delle norme indicate come interposte, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 25 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, in materia di agevolazioni in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto. Il ricorrente non chiarisce perché la disciplina posta dalla disposizione impugnata, il cui ambito materiale è chiaramente quello tributario, come emerge sia dalla sua rubrica, sia dal contenuto dello stesso, e che non rivela immediate interferenze con l'ambito della tutela della concorrenza - l'unica materia, tra quelle elencate dalla lett. e) del secondo comma dell'art. 117 Cost., fatta valere espressamente dal ricorso -, vi dovrebbe invece essere ricondotta. Parimente inammissibile risulta la questione promossa con riferimento al principio di buon andamento, essendo la censura strettamente dipendente dall'asserita violazione del riparto di competenze legislative. (Precedente citato: sentenza n. 198 del 2019).
Sono dichiarate inammissibili, per totale inconferenza del parametro e delle norme indicate come interposte, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 25 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, in materia di agevolazioni in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto. Il ricorrente non chiarisce perché la disciplina posta dalla disposizione impugnata, il cui ambito materiale è chiaramente quello tributario, come emerge sia dalla sua rubrica, sia dal contenuto dello stesso, e che non rivela immediate interferenze con l'ambito della tutela della concorrenza - l'unica materia, tra quelle elencate dalla lett. e) del secondo comma dell'art. 117 Cost., fatta valere espressamente dal ricorso -, vi dovrebbe invece essere ricondotta. Parimente inammissibile risulta la questione promossa con riferimento al principio di buon andamento, essendo la censura strettamente dipendente dall'asserita violazione del riparto di competenze legislative. (Precedente citato: sentenza n. 198 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
22/02/2019
n. 1
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte