Sentenza 37/1973 (ECLI:IT:COST:1973:37)
Massima numero 6620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VERZI'  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  05/04/1973;  Decisione del  05/04/1973
Deposito del 12/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6619  6621


Titolo
SENT. 37/73 B. CREDITO AGRARIO - MUTUI DI ESERCIZIO E DI MIGLIORAMENTO - R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509 (CONVERTITO IN LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760) ART. 11 - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE AGLI OBBLIGHI DI RESTITUZIONE - ORDINE DI SEQUESTRO E DI VENDITA DEGLI OGGETTI SOTTOPOSTI A PRIVILEGIO - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 in quanto, ai fini dello speciale procedimento esecutivo a tutela del credito agrario, nei sensi e limiti stabiliti della stessa legge, non impone al creditore esecutante la notificazione del precetto, non prevede termini dilatori fra quest'ultimo atto e la fase di aggressione dei beni del debitore, non disciplina l'opposizione alla esecuzione e quelle agli atti esecutivi, la possibilita' della sospensione dell'esecuzione ne' le modalita' per procedere alla vendita dei beni pignorati, non e' in contrasto con l'art. 24 Cost.. All'esecuzione, infatti, l'istituto di credito agrario non e' autorizzato a procedere in via di autotutela, ma e' richiesto l'intervento del giudice, tenuto ad assumere informazioni, per quanto sommarie, prima di disporla. Nulla vieta che nel corso di queste il debitore sia messo in grado di aver notizia dei propositi dell'istituto e di opporre le proprie ragioni anche in contraddittorio con esso. L'istituto predetto inoltre normalmente agisce in base a cambiale, e, per quanto riguarda il privilegio convenzionale, non puo' non richiamarsi alle apposite scritture intercorse fra le parti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte