Sentenza 37/1973 (ECLI:IT:COST:1973:37)
Massima numero 6621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VERZI'  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  05/04/1973;  Decisione del  05/04/1973
Deposito del 12/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6619  6620


Titolo
SENT. 37/73 C. CREDITO AGRARIO - MUTUI DI ESERCIZIO E DI MIGLIORAMENTO - R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509 (CONVERTITO IN LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760) ART. 11 - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE AGLI OBBLIGHI DI RESTITUZIONE - ORDINE DI SEQUESTRO E DI VENDITA DEGLI OGGETTI SOTTOPOSTI A PRIVILEGIO - RIENTRA NELLA GENERALE DISCIPLINA VOLTA A FAVORIRE IL CREDITO AGRARIO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il procedimento esecutivo previsto dall'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario, ha corso piu' rapido e diverge, sotto vari aspetti, da quello ordinario; per stabilire se esso importi o meno violazione sia dell'art. 3 Cost. nei riguardi di altri creditori e violazione dello stesso articolo nonche' dell'art. 24 Cost. nei riguardi del debitore esecutato, non puo' non considerarsi che il procedimento stesso deve essere valutato non isolatamente, ma nel quadro degli interventi statali volti ad indirizzare verso finalita' di interesse pubblico l'attivita' produttiva agraria. Considerata in siffatto quadro la norma dell'art. 11 (come le altre ad essa collegate) non importa violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto e' risultato di una scelta legislativa basata non irrazionalmente su diversita' di situazioni. Cio' nei riguardi degli istituti autorizzati a credito agrario, sottoposti a limitazioni e a controlli cui sfuggono altri soggetti che si inducano a fare prestiti ad agricoltori, istituti perdippiu' tenuti a curare, nell'interesse generale, la normale circolazione dei capitali da essi amministrati evitandone un dannoso immobilizzo. La violazione dell'art. 3 non ricorre neppure nei riguardi del debitore esecutato, giacche' il rigore del procedimento, in caso di sua insolvenza, va posto a fronte non solo delle esigenze del credito e della rigorosa documentazione cui, a norma di legge, e' subordinato il suo debito, ma anche delle garanzie connesse alla speciale disciplina cui e' sottoposto l'istituto mutuante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 44  co. 1

Costituzione  art. 47  co. 2

Altri parametri e norme interposte