Sentenza 38/1973 (ECLI:IT:COST:1973:38)
Massima numero 6624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VERZI' - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
05/04/1973; Decisione del
05/04/1973
Deposito del 12/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 38/73 C. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, SECONDO E TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO E FINALITA' DEL PRECETTO - NON PRECLUDE LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PROPRIA IMMAGINE - COORDINAMENTO CON LA PROTEZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONALITA' UMANA - DISTINZIONE TRA MATERIALE STAMPATO E ATTIVITA' STRUMENTALI E COSE DIRETTE ALLA PREPARAZIONE E FORMAZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA STAMPA. DIRITTO D'AUTORE - DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ART. 161 E COD. PROC. CIV., ART. 700 - CONSENTONO DI INIBIRE LA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI E DI SEQUESTRARLA ANCHE QUANDO QUESTA, PER ESSERE NELLA MATERIALE DISPONIBILITA' DI UN'IMPRESA GIORNALISTICA, DEVE RITENERSI DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 38/73 C. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, SECONDO E TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO E FINALITA' DEL PRECETTO - NON PRECLUDE LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PROPRIA IMMAGINE - COORDINAMENTO CON LA PROTEZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONALITA' UMANA - DISTINZIONE TRA MATERIALE STAMPATO E ATTIVITA' STRUMENTALI E COSE DIRETTE ALLA PREPARAZIONE E FORMAZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA STAMPA. DIRITTO D'AUTORE - DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ART. 161 E COD. PROC. CIV., ART. 700 - CONSENTONO DI INIBIRE LA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI E DI SEQUESTRARLA ANCHE QUANDO QUESTA, PER ESSERE NELLA MATERIALE DISPONIBILITA' DI UN'IMPRESA GIORNALISTICA, DEVE RITENERSI DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il secondo e terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta e si estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono - quando vengono in considerazione i diritti inviolabili della personalita' umana - anche alle attivita' strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del materiale destinato alla stampa. Il fine della norma costituzionale e' quello di evitare che preventivi interventi cautelari amministrativi o giudiziari, non diretti a reprimere delitti espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni, considerate dalla norma medesima come mezzo precipuo per la diffusione del pensiero manifestato. Percio' - considerati nella loro applicazione ad oggetti contenenti immagini non ancora pubblicate, anche se destinate alla pubblicazione, in questione che specie in cio' differisce da quella decisa con la sentenza n. 122 del 1970 - non trovano ostacolo nell'art. 21 Cost., e in particolare nei commi secondo e terzo di esso, ne' l'art. 161 (in relazione agli artt. da 156 a 160) della legge 22 aprile 1941, n. 633, ne' l'art. 700 cod. proc. civ.. Atteso che l'art. 161 della l. n. 633 del 1941, nell'attribuire all'autorita' giudiziaria la facolta' di ordinare, a tutela del diritto d'autore, la descrizione, l'accertamento, la perizia e anche il sequestro di cio' che si ritenga violazione di esso, prescindendo da esami e valutazioni di contenuto, e' diretto alla protezione di diritti patrimoniali, e non gia' a porre limiti alla manifestazione del pensiero. Cosi' come, a sua volta, l'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ., richiesta, quando non siano esperibili misure cautelari tipiche, per la protezione provvisoria di un diritto della personalita', rientrante fra quelli che la Costituzione salvaguarda, non puo' certo identificarsi con l'esercizio di una attivita' di censura. Cfr.: sentt. nn. 122 e 159 del 1970, 115 del 1957, 44 del 1960 e 93 del 1972.
Il secondo e terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta e si estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono - quando vengono in considerazione i diritti inviolabili della personalita' umana - anche alle attivita' strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del materiale destinato alla stampa. Il fine della norma costituzionale e' quello di evitare che preventivi interventi cautelari amministrativi o giudiziari, non diretti a reprimere delitti espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni, considerate dalla norma medesima come mezzo precipuo per la diffusione del pensiero manifestato. Percio' - considerati nella loro applicazione ad oggetti contenenti immagini non ancora pubblicate, anche se destinate alla pubblicazione, in questione che specie in cio' differisce da quella decisa con la sentenza n. 122 del 1970 - non trovano ostacolo nell'art. 21 Cost., e in particolare nei commi secondo e terzo di esso, ne' l'art. 161 (in relazione agli artt. da 156 a 160) della legge 22 aprile 1941, n. 633, ne' l'art. 700 cod. proc. civ.. Atteso che l'art. 161 della l. n. 633 del 1941, nell'attribuire all'autorita' giudiziaria la facolta' di ordinare, a tutela del diritto d'autore, la descrizione, l'accertamento, la perizia e anche il sequestro di cio' che si ritenga violazione di esso, prescindendo da esami e valutazioni di contenuto, e' diretto alla protezione di diritti patrimoniali, e non gia' a porre limiti alla manifestazione del pensiero. Cosi' come, a sua volta, l'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ., richiesta, quando non siano esperibili misure cautelari tipiche, per la protezione provvisoria di un diritto della personalita', rientrante fra quelli che la Costituzione salvaguarda, non puo' certo identificarsi con l'esercizio di una attivita' di censura. Cfr.: sentt. nn. 122 e 159 del 1970, 115 del 1957, 44 del 1960 e 93 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 2
Costituzione
art. 21
co. 3
Altri parametri e norme interposte