Sentenza 39/1973 (ECLI:IT:COST:1973:39)
Massima numero 6625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  05/04/1973;  Decisione del  05/04/1973
Deposito del 12/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 39/73. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - NON COMPRENDE LE CONCESSIONI DI VIAGGIO AGLI ELETTORI - ATTINENZA DI QUESTE ALLA MATERIA DELL'ELETTORATO POLITICO ATTIVO, DI COMPETENZA STATALE - REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1972: ASSISTENZA AI LAVORATORI PUGLIESI EMIGRATI E RIENTRATI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONE ELETTORALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le concessioni di viaggio accordate dallo Stato agli elettori non rientrano nella materia della beneficenza pubblica e assistenza, riguardo alla quale le Regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa, ma attengono alla disciplina delle forme e dei limiti dell'esercizio dell'elettorato politico attivo, sui quali unico legittimato a legiferare e' lo Stato. Pertanto, le leggi regionali che integrino le concessioni statali e prevedano il rimborso di spese di viaggio agli elettori, sono costituzionalmente illegittime.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte