Sentenza 41/1973 (ECLI:IT:COST:1973:41)
Massima numero 6627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
05/04/1973; Decisione del
05/04/1973
Deposito del 12/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 41/73. CORTE DEI CONTI - PENSIONI MILITARI - GIUDIZI - R.D. 13 AGOSTO 1933, N. 1038, ART. 1, SECONDO COMMA. PENSIONI PER INVALIDITA' DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO - DISCIPLINA DIFFERENZIATA DELLA TUTELA NEI GIUDIZI, A SECONDA CHE SI TRATTI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE O PENSIONI DI GUERRA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 41/73. CORTE DEI CONTI - PENSIONI MILITARI - GIUDIZI - R.D. 13 AGOSTO 1933, N. 1038, ART. 1, SECONDO COMMA. PENSIONI PER INVALIDITA' DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO - DISCIPLINA DIFFERENZIATA DELLA TUTELA NEI GIUDIZI, A SECONDA CHE SI TRATTI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE O PENSIONI DI GUERRA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La tutela giurisdizionale di chi abbia contratto una infermita' a causa del servizio militare, non puo' essere assoggettata ad una diversa disciplina processuale a seconda che si controverta in materia di pensioni privilegiate ordinarie ovvero di pensioni di guerra. L'art. 1, comma secondo, del r.d. 13 agosto 1938, n. 1038, contrasta pertanto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 per le pensioni di guerra, non prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie, per l'infermo di mente al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi abbia la custodia o, comunque l'assista.
La tutela giurisdizionale di chi abbia contratto una infermita' a causa del servizio militare, non puo' essere assoggettata ad una diversa disciplina processuale a seconda che si controverta in materia di pensioni privilegiate ordinarie ovvero di pensioni di guerra. L'art. 1, comma secondo, del r.d. 13 agosto 1938, n. 1038, contrasta pertanto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 per le pensioni di guerra, non prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie, per l'infermo di mente al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi abbia la custodia o, comunque l'assista.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 18/03/1968
n. 313
art. 109