Sentenza 42/1973 (ECLI:IT:COST:1973:42)
Massima numero 6628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  05/04/1973;  Decisione del  05/04/1973
Deposito del 12/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 42/73. PREZZI - DISCIPLINA - VENDITA A PREZZO ECCEDENTE IL LIMITE MASSIMO FISSATO DAI COMPETENTI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI - D.L.C.P.S. 15 SETTEMBRE 1947, N. 896, ART. 15, SECONDO COMMA - EMISSIONE OBBLIGATORIA DEL MANDATO DI CATTURA, ANCHE QUANDO IL FATTO SIA CONSTATATO COME DI LIEVE ENTITA' - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - GIUDIZIO DIRETTISSIMO EX ART. 15, PRIMO COMMA - MANTENIMENTO DEL RITO.

Testo
L'art. 15, secondo comma, del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, contenente nuove disposizioni sulla disciplina dei prezzi, nella parte in cui prescrive l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, anche se il reato, di lieve entita', e' punito solo con la multa, deve essere, per la sua irrazionalita', dichiarato illegittimo, in quanto impone all'autorita' giudiziaria di disporre obbligatoriamente la cattura per un fatto nel quale essa stessa, nella sua preliminare delibazione, ravvisi gli estremi della tenuita', la quale comporta l'irrogazione della sola pena pecuniaria. D'altronde, l'irragionevolezza appare tanto piu' vistosa in quanto: all'obbligatorieta' della cattura non corrisponde quella dell'arresto in flagranza; il reato non e' di natura tale da postulare quella delicatezza di indagini alla quale potrebbe recare nocumento la liberta' dell'imputato; e la misura provvisoria di restrizione della liberta' personale finisce con l'apparire incongrua ed eccessiva, risolvendosi la carcerazione preventiva in un'anticipazione della pena detentiva. Ne' puo' dirsi che la valutazione dell'entita' del fatto e del grado di illecito sia affidata esclusivamente alla fase dibattimentale, dato che la diversa competenza del pretore e, per i casi di particolare gravita', del tribunale presuppone una scelta preventiva. Del resto, con sentenza n. 131 del 1970, si e' avuto occasione di affermare l'esigenza di una rituale contestazione del reato nei suoi aspetti tipicizzanti. La dichiarazione di illegittimita' non ostacola la pretesa operativita' dell'art. 15, primo comma, del citato D.L.C.P.S., che prescrive il rito direttissimo, potendo questo avere ingresso indipendentemente dall'arresto (in flagranza).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte