Ordinanza 43/1973 (ECLI:IT:COST:1973:43)
Massima numero 6629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
05/04/1973; Decisione del
05/04/1973
Deposito del 12/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 43/73. USI CIVICI - RIORDINAMENTO - LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766, ARTT. 27, PRIMO COMMA, E 29, SECONDO COMMA - COMMISSARIATO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - NON VIOLANO GLI ARTT. 25 E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 43/73. USI CIVICI - RIORDINAMENTO - LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766, ARTT. 27, PRIMO COMMA, E 29, SECONDO COMMA - COMMISSARIATO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - NON VIOLANO GLI ARTT. 25 E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, del riordinamento degli usi civici, sollevata con ordinanza 6 dicembre 1969 della Corte di appello di Palermo in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione e va altresi' dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29 comma secondo, della citata legge, sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento agli indicati articoli della Costituzione, giacche' la medesima questione, formulata su identici motivi con ordinanza 27 marzo - 9 luglio della Corte di appello di Roma e' stata negli stessi termini decisa con sentenza di questa Corte n. 73 del 20 maggio 1970.
Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, del riordinamento degli usi civici, sollevata con ordinanza 6 dicembre 1969 della Corte di appello di Palermo in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione e va altresi' dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29 comma secondo, della citata legge, sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento agli indicati articoli della Costituzione, giacche' la medesima questione, formulata su identici motivi con ordinanza 27 marzo - 9 luglio della Corte di appello di Roma e' stata negli stessi termini decisa con sentenza di questa Corte n. 73 del 20 maggio 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte