Sentenza 46/1973 (ECLI:IT:COST:1973:46)
Massima numero 6632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VERZI'  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  16/04/1973;  Decisione del  16/04/1973
Deposito del 30/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 46/73. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - SERVITU' DI ELETTRODOTTO - INDENNITA' DOVUTA AL PROPRIETARIO DEL FONDO - R.D. 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, ART. 123. SECONDO COMMA - AGGIUNTA DI UN "SOPRAPPIU' DEL QUINTO" ALL'INDENNITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - l'art. 123, secondo comma, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), nella parte in cui statuisce l'aggiunta del "soprapiu' del quinto" all'indennita' per servitu' di elettrodotto: inquantoche' comporta una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto, non solo alle altre servitu' coattive disciplinate dal codice civile, bensi' anche alla normativa applicabile nel caso (non diverso sotto l'aspetto qui considerato) in cui, per la costruzione della linea elettrica, si proceda anziche' alla imposizione di servitu', alla espropriazione del suolo occorrente alla realizzazione dell'opera.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte

legge  25/06/1965  n. 2359  art. 40