Sentenza 47/1973 (ECLI:IT:COST:1973:47)
Massima numero 6634
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VERZI' - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
16/04/1973; Decisione del
16/04/1973
Deposito del 30/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 47/73 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE E SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI (O QUESTIONE) - DENUNCIA DI NORMA DI LEGGE (GIA' OGGETTO O MENO DI ALTRA RITUALE DENUNCIA) PER CONTRASTO CON UNA DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE DISTINTA O DIVERSA DA QUELLA GIA' INVOCATA A RAFFRONTO - CONFIGURA UNA QUESTIONE NUOVA - INAMMISSIBILITA' - SVOLGIMENTO IN MEMORIA DI ARGOMENTI NUOVI A SOSTEGNO DELLA DENUNCIA GIA' SPECIFICAMENTE AVANZATA CON IL RICORSO.
SENT. 47/73 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE E SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI (O QUESTIONE) - DENUNCIA DI NORMA DI LEGGE (GIA' OGGETTO O MENO DI ALTRA RITUALE DENUNCIA) PER CONTRASTO CON UNA DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE DISTINTA O DIVERSA DA QUELLA GIA' INVOCATA A RAFFRONTO - CONFIGURA UNA QUESTIONE NUOVA - INAMMISSIBILITA' - SVOLGIMENTO IN MEMORIA DI ARGOMENTI NUOVI A SOSTEGNO DELLA DENUNCIA GIA' SPECIFICAMENTE AVANZATA CON IL RICORSO.
Testo
Pur dovendosi ritenere che, a sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in relazione all'art. 6 n. 3 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il ricorso per l'impugnativa in via principale di una legge deve contenere le indicazioni prescritte dal primo comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, con la indicazione dei motivi di denuncia, va considerato che nel procedimento costituzionale quando nelle dette norme si parla del motivo ci si intende riferire alla questione e che c'e' novita' qualora sia denunciata una norma di legge, gia' oggetto o meno di altra rituale denuncia, per contrasto con una disposizione costituzionale distinta o diversa da quella gia' indicata a raffronto.
Pur dovendosi ritenere che, a sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in relazione all'art. 6 n. 3 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il ricorso per l'impugnativa in via principale di una legge deve contenere le indicazioni prescritte dal primo comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, con la indicazione dei motivi di denuncia, va considerato che nel procedimento costituzionale quando nelle dette norme si parla del motivo ci si intende riferire alla questione e che c'e' novita' qualora sia denunciata una norma di legge, gia' oggetto o meno di altra rituale denuncia, per contrasto con una disposizione costituzionale distinta o diversa da quella gia' indicata a raffronto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 22
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
co. 1
regio decreto 17/08/1907
n. 642
art. 6 n.3