Sentenza 48/1973 (ECLI:IT:COST:1973:48)
Massima numero 6636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
16/04/1973; Decisione del
16/04/1973
Deposito del 30/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 48/73. PROCESSO PENALE - QUESTIONI PENALI PREGIUDIZIALI A UN PROCEDIMENTO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 18 - FACOLTA' DI NON DISPORRE LA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI - NON DEROGA ALLE NORME SULLA CONNESSIONE, NE' VIOLA L'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 48/73. PROCESSO PENALE - QUESTIONI PENALI PREGIUDIZIALI A UN PROCEDIMENTO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 18 - FACOLTA' DI NON DISPORRE LA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI - NON DEROGA ALLE NORME SULLA CONNESSIONE, NE' VIOLA L'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 18 cod. proc. pen., consentendo, al giudice investito di un procedimento la cui definizione dipenda da quello di altro procedimento, di non disporre la riunione dei medesimi, se questa, pur essendo possibile, non si ritenga opportuna, non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione. L'ipotesi e' diversa da quella della rimessione dei procedimenti ad un giudice diverso da quello originariamente competente (sent. n. 88 del 1962), trattandosi qui della facolta' di mantenere ferma, per i due procedimenti, la trattazione separata innanzi ai rispettivi giudici, senza alcuna deroga al precetto sulla precostituzione per legge del giudice naturale. La riunione dei procedimenti e' prevista per mera ragione di economia processuale, e anche quando ricorrano casi di connessione non ha carattere assoluto, potendosi procedere alla separazione dei procedimenti anche in sede istruttoria mediante il cosidetto stralcio ex art. 46, secondo comma, c.p.p. (sul quale cfr. sent. n. 139 del 1971). Nel caso, poi, dell'art. 18 c.p.p., non dell'istituto della connessione si tratta, bensi' del diverso istituto della pregiudizialita', che resiste o puo' resistere per imprescindibili ragioni logiche, alla riunione dei procedimenti. Del resto, il dubbio di costituzionalita' in altra occasione sorto - e gia' disatteso dalla Corte: sent. n. 130 del 1963 - atteneva allo spostamento della competenza per la vis actractiva (artt. 45 o 46, primo comma, c.p.p.), e non, come nella specie, alla permanenza dei procedimenti al giudice che le norme piu' generali rendono competente.
L'art. 18 cod. proc. pen., consentendo, al giudice investito di un procedimento la cui definizione dipenda da quello di altro procedimento, di non disporre la riunione dei medesimi, se questa, pur essendo possibile, non si ritenga opportuna, non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione. L'ipotesi e' diversa da quella della rimessione dei procedimenti ad un giudice diverso da quello originariamente competente (sent. n. 88 del 1962), trattandosi qui della facolta' di mantenere ferma, per i due procedimenti, la trattazione separata innanzi ai rispettivi giudici, senza alcuna deroga al precetto sulla precostituzione per legge del giudice naturale. La riunione dei procedimenti e' prevista per mera ragione di economia processuale, e anche quando ricorrano casi di connessione non ha carattere assoluto, potendosi procedere alla separazione dei procedimenti anche in sede istruttoria mediante il cosidetto stralcio ex art. 46, secondo comma, c.p.p. (sul quale cfr. sent. n. 139 del 1971). Nel caso, poi, dell'art. 18 c.p.p., non dell'istituto della connessione si tratta, bensi' del diverso istituto della pregiudizialita', che resiste o puo' resistere per imprescindibili ragioni logiche, alla riunione dei procedimenti. Del resto, il dubbio di costituzionalita' in altra occasione sorto - e gia' disatteso dalla Corte: sent. n. 130 del 1963 - atteneva allo spostamento della competenza per la vis actractiva (artt. 45 o 46, primo comma, c.p.p.), e non, come nella specie, alla permanenza dei procedimenti al giudice che le norme piu' generali rendono competente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte