Sentenza 145/2020 (ECLI:IT:COST:2020:145)
Massima numero 43531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  26/05/2020;  Decisione del  26/05/2020
Deposito del 10/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43532  43533  43534


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione.

Testo
Sono ammissibili, sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 709-ter, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. Dall'ordinanza di rimessione si evince agevolmente quale sia il "fatto" penalmente rilevante - previsto come reato dall'art. 3 del d.lgs. n. 54 del 2006 (applicabile ratione temporis) e oggi confluito nell'art. 570-bis cod. pen. - per il quale il genitore è già stato condannato con l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 cod. pen. e che il rimettente assume a presupposto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione censurata. (Precedente citato: sentenza n. 189 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 709  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte