Sentenza 145/2020 (ECLI:IT:COST:2020:145)
Massima numero 43531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
26/05/2020; Decisione del
26/05/2020
Deposito del 10/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione.
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione.
Testo
Sono ammissibili, sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 709-ter, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. Dall'ordinanza di rimessione si evince agevolmente quale sia il "fatto" penalmente rilevante - previsto come reato dall'art. 3 del d.lgs. n. 54 del 2006 (applicabile ratione temporis) e oggi confluito nell'art. 570-bis cod. pen. - per il quale il genitore è già stato condannato con l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 cod. pen. e che il rimettente assume a presupposto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione censurata. (Precedente citato: sentenza n. 189 del 2019).
Sono ammissibili, sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 709-ter, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. Dall'ordinanza di rimessione si evince agevolmente quale sia il "fatto" penalmente rilevante - previsto come reato dall'art. 3 del d.lgs. n. 54 del 2006 (applicabile ratione temporis) e oggi confluito nell'art. 570-bis cod. pen. - per il quale il genitore è già stato condannato con l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 cod. pen. e che il rimettente assume a presupposto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione censurata. (Precedente citato: sentenza n. 189 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 709
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte