Sentenza 50/1973 (ECLI:IT:COST:1973:50)
Massima numero 6641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  16/04/1973;  Decisione del  16/04/1973
Deposito del 30/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6642


Titolo
SENT. 50/73 A. FAMIGLIA - FIGLI NATURALI - COSTITUZIONE, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - TUTELA DEL FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO O DICHIARATO - LIMITE - POSIZIONE DEL FIGLIO NATURALE SIMILE A QUELLA DEL FIGLIO LEGITTIMO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE. SUCCESSIONI - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - COD. CIV., ART. 539 - RISERVA A FAVORE DEI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI SOLTANTO UN TERZO DEL PATRIMONIO DEL GENITORE SE QUESTI LASCI UN SOLO FIGLIO NATURALE, O LA META' SE I FIGLI NATURALI SONO PIU' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
In assenza di famiglia legittima - da ritenersi costituita solo dal coniuge e dai figli legittimi - la quota di riserva dei figli naturali dichiarati o riconosciuti deve essere fissata nella stessa misura prevista dall'art. 537 cod. civ. per i figli legittimi (meta' se il de cuius lascia un figlio e due terzi se i figli sono piu' e non un terzo se il figlio e' uno e la meta' se sono piu'). Entro tali limiti, pertanto, l'art. 539 cod. civ. va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 30, terzo comma, e 3 della Costituzione, in quanto, in mancanza di membri della famiglia legittima, stabilisce un trattamento, non giuridicamente giustificato, di disparita' successoria per i figli naturali rispetto ai figli legittimi. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30  co. 3

Altri parametri e norme interposte