Sentenza 51/1973 (ECLI:IT:COST:1973:51)
Massima numero 6643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  16/04/1973;  Decisione del  16/04/1973
Deposito del 30/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 51/73. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - DELIBERAZIONI - DIVIETO PER I MEMBRI ELETTIVI DI PARTECIPAZIONE ALLE DELIBERAZIONI SUI RICORSI E RECLAMI AVVERSO GLI ATTI E LE DELIBERAZIONI DELLE COMMISSIONI DI CUI QUELLI ABBIANO GIA' FATTO PARTE - D.P.R. 16 SETTEMBRE 1958, N. 916, ART. 54, ULTIMO COMMA - ESCLUDE DAL DIVIETO IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MEMBRI ELETTIVI E MEMBRI DI DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui esclude i membri di diritto del Consiglio superiore della Magistratura dal divieto di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, previste nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli atti e le deliberazioni delle Commissioni. La norma impugnata contrasta infatti con l'art. 3 della Costituzione, da cui discende, per regola generale, la parita' di tutti i componenti gli organi collegiali, titolari di uguali diritti e doveri. La qualita' del Primo Presidente della Corte di cassazione, considerato dalla Costituzione come titolo per la sua partecipazione "di diritto" al Consiglio superiore della magistratura, non puo' autorizzare una discriminazione tra membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura, e membri di diritto, consentendo a questi ultimi, in deroga ai principi generali vigenti in materia, l'ulteriore potere di far valere una seconda volta la propria opinione, quando il Consiglio riesamini gli scrutini disposti dall'apposita commissione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte