Sentenza 52/1973 (ECLI:IT:COST:1973:52)
Massima numero 6644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  16/04/1973;  Decisione del  16/04/1973
Deposito del 30/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6645  6646  6647


Titolo
SENT. 52/73 A. RIFORMA FONDIARIA - DD.PP.RR. 18 DICEMBRE 1951, NN. 1429, 1440 E 1444 - RICHIESTA DELL'ESPROPRIATO DI RESTITUZIONE DEI TERRENI E DI RISARCIMENTO DEL DANNO PRODOTTO DALLE ESPROPRIAZIONI CHE ASSUME ILLEGITTIME - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' PROPOSTA DAL GIUDICE A QUO - AMMISSIBILITA'.

Testo
La domanda, proposta dall'attore anche in forma generica, di restituzione dei terreni espropriati e, in subordine, del risarcimento del danno prodotto dalle espropriazioni, e' sufficiente ad autorizzare il Tribunale a proporre alla Corte, anche d'ufficio, le questioni di legittimita' costituzionale dei decreti di esproprio che emergevano in ordine alle norme da applicare, a nulla rilevando che queste avessero il carattere di singolarita' e specialita' che e' proprio di tutte le leggi-provvedimento. Pertanto, non e' fondata l'eccezione di irrilevanza, basata sulla mancata richiesta dell'espropriato di restituzione dei terreni espropriati, in violazione della quota intangibile dei trecento ettari, non essendo esatto che l'espropriato abbia omesso in proposito ogni richiesta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte