Sentenza 52/1973 (ECLI:IT:COST:1973:52)
Massima numero 6645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
16/04/1973; Decisione del
16/04/1973
Deposito del 30/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/73 B. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE DELL'ESTENSIONE IN TRECENTO ETTARI - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, ART. 2 - DD.PP.RR. 18 DICEMBRE 1951, NN. 1429, 1440, 1444 - ESPROPRIANO TERRENI COMPRESI NELLA QUOTA NON ESPROPRIABILE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 52/73 B. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE DELL'ESTENSIONE IN TRECENTO ETTARI - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, ART. 2 - DD.PP.RR. 18 DICEMBRE 1951, NN. 1429, 1440, 1444 - ESPROPRIANO TERRENI COMPRESI NELLA QUOTA NON ESPROPRIABILE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, disponendo che all'espropriazione erano soggette persone e societa' che, al 15 novembre 1949 avevano piu' di trecento ettari, non solo ha esentato dall'esproprio coloro che avevano in proprieta' terreni in misura non eccedente quella indicata, ma ha anche stabilito che dovessero essere lasciati trecento ettari a coloro che ne possedevano di piu'. Ne consegue che i decreti di esproprio 18 dicembre 1951 nn. 1429, 1440 e 1444 sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui hanno ordinato l'esproprio dei terreni compresi nella quota inespropriabile di trecento ettari. S. nn. 72/1957 e 106/1969.
L'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, disponendo che all'espropriazione erano soggette persone e societa' che, al 15 novembre 1949 avevano piu' di trecento ettari, non solo ha esentato dall'esproprio coloro che avevano in proprieta' terreni in misura non eccedente quella indicata, ma ha anche stabilito che dovessero essere lasciati trecento ettari a coloro che ne possedevano di piu'. Ne consegue che i decreti di esproprio 18 dicembre 1951 nn. 1429, 1440 e 1444 sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui hanno ordinato l'esproprio dei terreni compresi nella quota inespropriabile di trecento ettari. S. nn. 72/1957 e 106/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 12/05/1950
n. 230
art. 2