Sentenza 52/1973 (ECLI:IT:COST:1973:52)
Massima numero 6646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  16/04/1973;  Decisione del  16/04/1973
Deposito del 30/04/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6644  6645  6647


Titolo
SENT. 52/73 C. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA NON SOGGETTA AD ESPROPRIO - DD.PP.RR. 18 DICEMBRE 1951, NN. 1429, 1440 E 1444 - VI COMPRENDE SIA TERRENI IN PROPRIETA' CHE TERRENI GRAVATI DA DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 18 dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444 che, nel determinare l'area della quota di rispetto a favore del proprietario espropriato, hanno compreso in essa non solo terreni posseduti a titolo di piena proprieta' ma anche quelli gravati da usufrutto a favore di terzi, sia perche' il legislatore ha indicato la quota intangibile solo in termini di estensione, prescindendo dal valore e dal rendimento dei beni che devono entrare a comporla, sia perche', a proposito della quota non espropriabile, la legge di delega n. 230 del 1950 non prevede l'ipotesi dei diritti reali di terzi, che invece e' esplicitamente contemplata per quanto riguarda le proprieta' espropriate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  12/05/1950  n. 230  art. 0