Ordinanza 53/1973 (ECLI:IT:COST:1973:53)
Massima numero 6648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
16/04/1973; Decisione del
16/04/1973
Deposito del 30/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 53/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO CIVILE DI OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE FORZATA - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO CHE LA SENTENZA COSTITUENTE TITOLO ESECUTIVO NEL GIUDIZIO A QUO ERA GIA' STATA CASSATA - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 53/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO CIVILE DI OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE FORZATA - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO CHE LA SENTENZA COSTITUENTE TITOLO ESECUTIVO NEL GIUDIZIO A QUO ERA GIA' STATA CASSATA - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Sollevata questione incidentale di legittimita' (degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod. civ., 514 n. 5 c.p.c. e 4, legge 1865, n. 2248, in relazione agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.) in un giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata, la Corte - rilevato che la sentenza (di Tribunale) costituente il titolo esecutivo posto a base della promossa esecuzione era stata cassata, con sentenza della Cassazione pubblicata in data anteriore a quella dell'ordinanza di rimessione - ha rimesso gli atti al giudice a quo per esame di tale circostanza in punto di rilevanza.
Sollevata questione incidentale di legittimita' (degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod. civ., 514 n. 5 c.p.c. e 4, legge 1865, n. 2248, in relazione agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.) in un giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata, la Corte - rilevato che la sentenza (di Tribunale) costituente il titolo esecutivo posto a base della promossa esecuzione era stata cassata, con sentenza della Cassazione pubblicata in data anteriore a quella dell'ordinanza di rimessione - ha rimesso gli atti al giudice a quo per esame di tale circostanza in punto di rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte