Sentenza 145/2020 (ECLI:IT:COST:2020:145)
Massima numero 43532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  26/05/2020;  Decisione del  26/05/2020
Deposito del 10/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43531  43533  43534


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione.

Testo
È ammissibile, sotto il profilo della motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 709-ter, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU. Il rimettente, pur senza richiamare la più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU sul divieto di bis in idem, ha comunque effettuato un sufficiente vaglio delle relative condizioni, non limitandosi ad assumere, sic et simpliciter, una violazione del divieto in questione, concepito in una prospettiva meramente processuale. (Precedenti citati: sentenza n. 222 del 2019 e ordinanza n. 114 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 709  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 4