Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Contributo regionale alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 - Regioni impegnate in un piano di rientro dal disavanzo di amministrazione - Omessa esclusione - Ricorso della Regione Campania - Lamentata disparità di trattamento ed irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036009).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che prevede un contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per gli anni dal 2024 al 2028, senza escludere le regioni impegnate in un piano di rientro. Il ricorrente – nell’evocare, a motivo dell’asserita disparità di trattamento ed irragionevolezza l’esclusione dal contributo, disposta dalla medesima legge, in favore di enti locali in dissesto finanziario, in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero dei comuni, sede di capoluogo di città metropolitana o di provincia, che abbiano sottoscritto specifici accordi con lo Stato comportanti impegni volti al più efficace rientro dal disavanzo – pretende di assimilare situazioni diverse. Le citate discipline speciali, che impattano fortemente sull’autonomia degli enti, sono infatti applicabili solo agli enti locali e non sono comparabili a quella del disavanzo di amministrazione che una regione sta ripianando; non sono, infatti, esonerati dal contributo gli enti locali che abbiano in corso piani di rientro regolati in maniera uniforme a quelli delle regioni.