Sentenza 55/1973 (ECLI:IT:COST:1973:55)
Massima numero 6650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  04/05/1973;  Decisione del  04/05/1973
Deposito del 09/05/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6651


Titolo
SENT. 55/73 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 110 (CHE RIPETE L'ART. 45 DEL R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765) - CREDITO PER INDENNITA' INFORTUNI - PIGNORAMENTO (E COMPENSAZIONE) AMMESSO SOLO PER LE SPESE DI GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE DI UN LIMITE QUANTITATIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 45 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 110 del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 38 della Costituzione, limitatamente alla disposizione espressa con le parole "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dal presente decreto". La normativa contenuta nell'art. 45 (ora art. 110 t.u.), infatti, risultando priva di ogni limite quantitativo alla pignorabilita' dei crediti per indennita' infortuni, viola l'art. 38 della Costituzione, secondo cui le prestazioni previdenziali sono destinate a provvedere ai bisogni alimentari dei lavoratori; e percio' presentano carattere affine a quelle genericamente qualificate come alimentari, le quali, per antica tradizione, sono sottratte alle comuni forme di apprensione da parte di creditori e vi sono assoggettate solo per cause privilegiate ed in misura parziale, specificamente determinata. Cfr.: sent. n. 22 del 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte