Sentenza 56/1973 (ECLI:IT:COST:1973:56)
Massima numero 6652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
04/05/1973; Decisione del
04/05/1973
Deposito del 09/05/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 56/73. POLIZIA TRIBUTARIA - EQUIPARAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - POTERE DI PROCEDERE A PERQUISIZIONI DOMICILIARI - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ARTT. 30, 31, 32 - CONTENUTO - NORME DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E DI COMPETENZA FUNZIONALE - NON HANNO ALCUNA RELAZIONE CON L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - MANCANZA DI UNA MOTIVAZIONE IN TAL SENSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA.
SENT. 56/73. POLIZIA TRIBUTARIA - EQUIPARAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - POTERE DI PROCEDERE A PERQUISIZIONI DOMICILIARI - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ARTT. 30, 31, 32 - CONTENUTO - NORME DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E DI COMPETENZA FUNZIONALE - NON HANNO ALCUNA RELAZIONE CON L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - MANCANZA DI UNA MOTIVAZIONE IN TAL SENSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA.
Testo
Gli artt. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contengono norme difpcarattere organizzativo e di competenza funzionale, la cui matrice risiede nell'art. 221 ultimo comma, cod. pen., e che di per se' non conferiscono alla polizia tributaria poteri diversi da quelli previsti per la polizia giudiziaria dal codice di rito. E non violano l'art. 24, secondo comma, Cost., non avendo con esso alcuna relazione. Neppure contrasta con il suindicato precetto costituzionale il successivo art. 33 della stessa legge che autorizza gli ufficiali di polizia tributaria a procedere a perquisizioni domiciliari, "qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato". E' anzitutto estraneo all'indagine il collegamento del cit. art. 33 con l'autonoma regolamentazione contenuta nell'art. 54 del r.d.l. 14 settembre 1931, n. 1175 (t.u. sulla finanza locale), non avendovi le ordinanze di rimessione fattovi il minimo cenno. E' poi da tenere presente la differenza tra l'inviolabilita' della liberta' personale di cui all'art. 13 Cost. e l'inviolabilita' del domicilio di cui all'art. 14 Cost., in quanto l'equiparazione di quest'ultima alla prima subisce una deroga espressa per fini economici e fiscali, oltre che per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica. Inoltre, il cit. art. 33 non innova il sistema perche' non fa che estendere il potere di cui all'art. 224 cod. proc. pen. ad altre situazioni, ritenute de iure contingibili, urgenti e meritevoli di pronto intervento per scopi di essenziale interesse pubblico costituzionalmente protetto. Infine, nel caso in cui il sospettato diventa imputato, vanno rispettate le norme sull'istruzione penale, ivi comprese quelle della presenza del difensore sin dalla fase di accertamento, con i limiti di cui all'art. 304 ter, terzo comma, cod. proc. pen., precisati con sentenza n. 63 del 1972.
Gli artt. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contengono norme difpcarattere organizzativo e di competenza funzionale, la cui matrice risiede nell'art. 221 ultimo comma, cod. pen., e che di per se' non conferiscono alla polizia tributaria poteri diversi da quelli previsti per la polizia giudiziaria dal codice di rito. E non violano l'art. 24, secondo comma, Cost., non avendo con esso alcuna relazione. Neppure contrasta con il suindicato precetto costituzionale il successivo art. 33 della stessa legge che autorizza gli ufficiali di polizia tributaria a procedere a perquisizioni domiciliari, "qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato". E' anzitutto estraneo all'indagine il collegamento del cit. art. 33 con l'autonoma regolamentazione contenuta nell'art. 54 del r.d.l. 14 settembre 1931, n. 1175 (t.u. sulla finanza locale), non avendovi le ordinanze di rimessione fattovi il minimo cenno. E' poi da tenere presente la differenza tra l'inviolabilita' della liberta' personale di cui all'art. 13 Cost. e l'inviolabilita' del domicilio di cui all'art. 14 Cost., in quanto l'equiparazione di quest'ultima alla prima subisce una deroga espressa per fini economici e fiscali, oltre che per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica. Inoltre, il cit. art. 33 non innova il sistema perche' non fa che estendere il potere di cui all'art. 224 cod. proc. pen. ad altre situazioni, ritenute de iure contingibili, urgenti e meritevoli di pronto intervento per scopi di essenziale interesse pubblico costituzionalmente protetto. Infine, nel caso in cui il sospettato diventa imputato, vanno rispettate le norme sull'istruzione penale, ivi comprese quelle della presenza del difensore sin dalla fase di accertamento, con i limiti di cui all'art. 304 ter, terzo comma, cod. proc. pen., precisati con sentenza n. 63 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte