Sentenza 57/1973 (ECLI:IT:COST:1973:57)
Massima numero 6653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  04/05/1973;  Decisione del  04/05/1973
Deposito del 09/05/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  15986


Titolo
SENT. 57/73 B. MAGISTRATURA - TRATTAMENTI ORDINARI DI QUIESCENZA, NORMALI E PRIVILEGIATI - D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1080, ART. 4, SECONDO COMMA - COMPUTABILITA' DEGLI STIPENDI E DI ALTRI EMOLUMENTI PENSIONABILI SPETTANTI AL 30 GIUGNO 1970 FINO AL 31 AGOSTO 1971 - NON VIOLA GLI ARTT. 36, PRIMO COMMA, E 3 DELLA COSTITUZIONE - RAZIONALE DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE, ART. 36, PRIMO COMMA - APPLICABILITA' SIA ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO, CHE A QUELLA SPETTANTE DOPO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

Testo
L'applicabilita' dei principi sanciti dall'art. 36 della Costituzione al trattamento di quiescenza, che deve assicurare al pensionato "un'esistenza libera e dignitosa", non preclude al legislatore, nell'ambito di una razionale discrezionalita', il potere di stabilire le modalita' e i criteri di attuazione di tali principi, graduando nel tempo l'estensione al trattamento di quiescenza degli aumenti accordati per quello di attivita'. D'altra parte non puo' neppure derivarne violazione del principio di eguaglianza, dato che la stessa successione nel tempo dei collocamenti a riposo basta da sola a differenziare le situazioni dei singoli interessati. Pertanto l'art. 4, comma secondo, del D.P.R. 28 dicembre 1970 , n. 1980, graduando nel tempo i miglioramenti del trattamento di quiescenza dei magistrati, non e' in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte