Sentenza 58/1973 (ECLI:IT:COST:1973:58)
Massima numero 6654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  04/05/1973;  Decisione del  04/05/1973
Deposito del 09/05/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 58/73. GRATUITO PATROCINIO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3282, ART. 11, NN. 3 E 4 - ESCLUDE L'OBBLIGO DELL'ERARIO DI ANTICIPARE AI CONSULENTI TECNICI ANCHE LE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI ONORARI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 24, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 11, nn. 3 e 4, del R.D. 30 dicembre 1923, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'erario di anticipare ai consulenti tecnici anche le somme spettanti a titolo di onorari, non contrasta con gli artt. 3, cpv., e 24, terzo comma, della Costituzione. Invero la Corte, che ha piu' volte affermato che "de lege ferenda" e da un punto di vista di politica legislativa puo' anche auspicarsi una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti (sent. n. 114 del 1964; cfr. anche sent. n. 97 del 1970 e 149 del 1972), ha riconosciuto che le disposizioni che non assicurano un compenso al professionista non violano gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perche' il gratuito patrocinio e il complesso delle norme vigenti in materia, costituiscono "mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" compresi nella nozione di "appositi istituti" adoperata dalla Costituzione (sent. n. 35 del 1973). Infatti l'anticipazione al consulente tecnico da parte dell'erario, delle spese vive, rimuove, nei limiti ritenuti congrui dal legislatore, gli ostacoli che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini in questo settore, e l'obbligo di prestare gratuitamente la propria opera, imposto ai professionisti, rappresenta uno strumento rientrante negli appositi istituti che assicurano i mezzi per agire e difendersi in giudizio (artt. 3 e 24 della Costituzione). La coscienziosa attuazione dell'incarico professionale e' assicurata dalle norme deontologiche, dalla sorveglianza del giudice, dall'eventuale sottoposizione a procedimento disciplina (art. 19 ss. disp. att. c.p.c.) oltre che, in casi estremi, dagli artt. 328 e 366 c.p.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Altri parametri e norme interposte