Sentenza 60/1973 (ECLI:IT:COST:1973:60)
Massima numero 6656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
04/05/1973; Decisione del
04/05/1973
Deposito del 09/05/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 60/73. ELEZIONI - CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1147, ARTT. 1 E 7 - COMPETENZA A DECIDERE LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE - ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE AVENTE SEDE NEL COMUNE O NELLA PROVINCIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - DISTINZIONE DAI PIU' SPECIFICI CASI DI INCOMPATIBILITA', RICUSAZIONE E ASTENSIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 60/73. ELEZIONI - CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1147, ARTT. 1 E 7 - COMPETENZA A DECIDERE LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE - ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE AVENTE SEDE NEL COMUNE O NELLA PROVINCIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - DISTINZIONE DAI PIU' SPECIFICI CASI DI INCOMPATIBILITA', RICUSAZIONE E ASTENSIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrastano con il principio d'imparzialita' del giudice (art. 1, secondo comma, Cost.) gli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, che attribuiscono al tribunale avente sede nel Comune o nella Provincia la competenza a decidere le controversie relative alla eleggibilita' a consigliere comunale o provinciale, mentre anche i giudici componenti il collegio, quali elettori, sono titolari della relativa azione popolare. Invero l'interesse astratto del giudice elettore alla buona amministrazione e la sua titolarita' ad una azione elettorale correttiva non possono di per se' renderlo meno imparziale. In caso opposto si dovrebbe concludere assurdamente che non vi e' giudice capace di rendere vera giustizia quando la controversia rivesta un interesse generale, collettivo, pubblico, politico, di cui il magistrato stesso sia partecipe come uomo e come cittadino. Se, invece, il giudice abbia in qualche modo partecipato all'impugnativa delle delibere consiliari, manifestato opinioni, o se in qualsiasi maniera venga a delinearsi un suo interesse particolare, soccorreranno i principi generali in tema di incompatibilita', astensione e ricusazione, perfettamente applicabili anche ai giudizi in materia elettorale.
Non contrastano con il principio d'imparzialita' del giudice (art. 1, secondo comma, Cost.) gli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, che attribuiscono al tribunale avente sede nel Comune o nella Provincia la competenza a decidere le controversie relative alla eleggibilita' a consigliere comunale o provinciale, mentre anche i giudici componenti il collegio, quali elettori, sono titolari della relativa azione popolare. Invero l'interesse astratto del giudice elettore alla buona amministrazione e la sua titolarita' ad una azione elettorale correttiva non possono di per se' renderlo meno imparziale. In caso opposto si dovrebbe concludere assurdamente che non vi e' giudice capace di rendere vera giustizia quando la controversia rivesta un interesse generale, collettivo, pubblico, politico, di cui il magistrato stesso sia partecipe come uomo e come cittadino. Se, invece, il giudice abbia in qualche modo partecipato all'impugnativa delle delibere consiliari, manifestato opinioni, o se in qualsiasi maniera venga a delinearsi un suo interesse particolare, soccorreranno i principi generali in tema di incompatibilita', astensione e ricusazione, perfettamente applicabili anche ai giudizi in materia elettorale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte