Sentenza 62/1973 (ECLI:IT:COST:1973:62)
Massima numero 6658
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
16/05/1973; Decisione del
16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/73 A. REGIONI - CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - COMPETENZA DELLO STATO IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE AGLI ACQUISTI DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELLA BENEFICENZA PUBBLICA - CARATTERE GENERALE DEL PRINCIPIO - COSTITUZIONE, ART. 130 - SI RIFERISCE AI PRECEDENTI CONTROLLI GENERALI E TIPICI.
SENT. 62/73 A. REGIONI - CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - COMPETENZA DELLO STATO IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE AGLI ACQUISTI DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELLA BENEFICENZA PUBBLICA - CARATTERE GENERALE DEL PRINCIPIO - COSTITUZIONE, ART. 130 - SI RIFERISCE AI PRECEDENTI CONTROLLI GENERALI E TIPICI.
Testo
Con la sentenza n. 139 del 1972, e' stata dichiarata non fondata una questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 5, n. 3, del decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 1972, che riserva allo Stato la competenza in ordine all'autorizzazione agli acquisti degli enti che svolgono la loro attivita' nel settore della beneficenza pubblica, argomentando dalla peculiare figura di siffatta forma di controllo, inerente al regime comune a tutte la persone giuridiche, quali che ne siano la natura e gli scopi istituzionali: tale principio per la sua generalita' e per le considerazioni che lo sorreggono non puo' non estendersi del pari all'interpretazione dell'art. 130 della Costituzione, che, attribuendo ad organi regionali il controllo di legittimita' e - in casi determinati dalla legge e nella forma della richiesta di riesame - il controllo di merito sugli atti dei Comuni, delle Provincie e dei loro consorzi, mostra, anche letteralmente, di aver riferimento ai soli controlli generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle giunte provinciali amministrative, i quali sono poi, anche per la coscienza comune e per la pratica amministrativa, i controlli quasi per antonomasia, che con la loro presenza, le loro modalita' di applicazione e la varia intensita' di cui sono di volta in volta dotati, condizionano nel loro complesso le autonomie degli enti territoriali e concorrono a definirne la posizione nell'ordinamento giuridico.
Con la sentenza n. 139 del 1972, e' stata dichiarata non fondata una questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 5, n. 3, del decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 1972, che riserva allo Stato la competenza in ordine all'autorizzazione agli acquisti degli enti che svolgono la loro attivita' nel settore della beneficenza pubblica, argomentando dalla peculiare figura di siffatta forma di controllo, inerente al regime comune a tutte la persone giuridiche, quali che ne siano la natura e gli scopi istituzionali: tale principio per la sua generalita' e per le considerazioni che lo sorreggono non puo' non estendersi del pari all'interpretazione dell'art. 130 della Costituzione, che, attribuendo ad organi regionali il controllo di legittimita' e - in casi determinati dalla legge e nella forma della richiesta di riesame - il controllo di merito sugli atti dei Comuni, delle Provincie e dei loro consorzi, mostra, anche letteralmente, di aver riferimento ai soli controlli generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle giunte provinciali amministrative, i quali sono poi, anche per la coscienza comune e per la pratica amministrativa, i controlli quasi per antonomasia, che con la loro presenza, le loro modalita' di applicazione e la varia intensita' di cui sono di volta in volta dotati, condizionano nel loro complesso le autonomie degli enti territoriali e concorrono a definirne la posizione nell'ordinamento giuridico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte
legge 10/02/1953
n. 62
art. 59
legge 10/02/1953
n. 62
art. 60