Sanzioni amministrative - Controversie tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Genitore che abbia posto in essere atti pregiudizievoli per il minore - Sanzione amministrativa pecuniaria - Ritenuta applicabilità anche in caso di precedente condanna penale per lo stesso fatto - Denunciata violazione del principio convenzionale del "ne bis in idem" - Possibile interpretazione costituzionalmente conforme - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Treviso in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU - dell'art. 709-ter, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle controversie riguardanti, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli, il genitore che abbia posto in essere atti che arrechino pregiudizio al minore sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. L'interpretazione conforme della norma censurata - introdotta dall'art. 2 della legge n. 54 del 2006 - esclude che la sanzione amministrativa pecuniaria, di natura sostanzialmente penale, ivi prevista possa applicarsi nell'ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - condotta punita penalmente dal successivo art. 3, mediante rinvio all'art. 570 cod. pen. La sua ratio, infatti, è di assicurare una tutela effettiva rispetto all'adempimento di una serie di obblighi di carattere prevalentemente infungibile nei confronti della prole, ed è applicabile a condotte diverse da quelle oggetto della tutela penale indicata, che riguardano invece gli aspetti patrimoniali del rapporto tra i genitori e la prole, relativi all'assegno di mantenimento. Così interpretata, la disposizione censurata non viola pertanto il principio del ne bis in idem - enunciato dalla Corte EDU e recepito anche dalla giurisprudenza costituzionale - non sussistendo una duplicità di sanzione per l'idem factum in assenza di una "stretta connessione in sostanza e nel tempo". (Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2018 e n. 222 del 2019).
Il principio del ne bis in idem trova, sebbene ivi non espressamente contemplato, saldo fondamento nella Costituzione. Esso, infatti si correla agli artt. 24 e 111 Cost., perché non è compatibile con l'ordinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire, ed è volto a evitare che il singolo possa essere esposto ad una spirale di reiterate iniziative penali per il medesimo fatto. Pertanto, costituisce principio cardine del nostro sistema quello per il quale un doppio binario sanzionatorio rappresenta non già una regola, bensì un'eccezione, che deve trovare giustificazione in esigenze di complementarità del trattamento punitivo complessivo. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2016, n. 381 del 2006, n. 230 del 2004 e n. 284 del 2003).