Sentenza 62/1973 (ECLI:IT:COST:1973:62)
Massima numero 6661
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  16/05/1973;  Decisione del  16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6658  6659  6660  6662  6663  6664


Titolo
SENT. 62/73 D. ENTI LOCALI - COMUNI E PROVINCIE - POTERI E FACOLTA' SPETTANTI ALLE REGIONI IN ORDINE AD ESSI - INDICAZIONE TASSATIVA NEGLI ARTT. 118, ULTIMO COMMA, 132, SECONDO COMMA, E 130 DELLA COSTITUZIONE - COMPETENZA DELLO STATO PER OGNI ALTRO ASPETTO DEL REGIME DEI DUE ENTI TERRITORIALI MINORI - POSSIBILITA' DI DECENTRARE, CON LEGGE, ALLE REGIONI TALUNI COMPITI DELLO STATO NELLA MATERIA - LIMITI.

Testo
In base alla normativa dettata dal testo costituzionale, in ordine a Comuni e Provincie spettano alle Regioni esclusivamente i poteri e le facolta' di cui agli artt. 118, ultimo comma (delega di funzioni amministrative od utilizzazione dei loro uffici) e 132, secondo comma, in relazione all'art. 117, secondo alinea (istituzione di nuovi Comuni e modifica delle circoscrizioni e denominazioni), oltre - beninteso - a quei controlli sugli atti che sono previsti dall'art. 130: ma, al di fuori di queste particolari ipotesi, ogni altro aspetto del regime dei comuni e delle provincie ricade per intero nella competenza dello Stato, al quale sicuramente non e' fatto obbligo - anche se non e' vietato, quando non contrasti con principi o con specifiche norme della Costituzione - di decentrare, con apposita legge, alle Regioni taluni compiti attualmente da esso esplicati in materia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 138

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte