Sentenza 62/1973 (ECLI:IT:COST:1973:62)
Massima numero 6661
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
16/05/1973; Decisione del
16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/73 D. ENTI LOCALI - COMUNI E PROVINCIE - POTERI E FACOLTA' SPETTANTI ALLE REGIONI IN ORDINE AD ESSI - INDICAZIONE TASSATIVA NEGLI ARTT. 118, ULTIMO COMMA, 132, SECONDO COMMA, E 130 DELLA COSTITUZIONE - COMPETENZA DELLO STATO PER OGNI ALTRO ASPETTO DEL REGIME DEI DUE ENTI TERRITORIALI MINORI - POSSIBILITA' DI DECENTRARE, CON LEGGE, ALLE REGIONI TALUNI COMPITI DELLO STATO NELLA MATERIA - LIMITI.
SENT. 62/73 D. ENTI LOCALI - COMUNI E PROVINCIE - POTERI E FACOLTA' SPETTANTI ALLE REGIONI IN ORDINE AD ESSI - INDICAZIONE TASSATIVA NEGLI ARTT. 118, ULTIMO COMMA, 132, SECONDO COMMA, E 130 DELLA COSTITUZIONE - COMPETENZA DELLO STATO PER OGNI ALTRO ASPETTO DEL REGIME DEI DUE ENTI TERRITORIALI MINORI - POSSIBILITA' DI DECENTRARE, CON LEGGE, ALLE REGIONI TALUNI COMPITI DELLO STATO NELLA MATERIA - LIMITI.
Testo
In base alla normativa dettata dal testo costituzionale, in ordine a Comuni e Provincie spettano alle Regioni esclusivamente i poteri e le facolta' di cui agli artt. 118, ultimo comma (delega di funzioni amministrative od utilizzazione dei loro uffici) e 132, secondo comma, in relazione all'art. 117, secondo alinea (istituzione di nuovi Comuni e modifica delle circoscrizioni e denominazioni), oltre - beninteso - a quei controlli sugli atti che sono previsti dall'art. 130: ma, al di fuori di queste particolari ipotesi, ogni altro aspetto del regime dei comuni e delle provincie ricade per intero nella competenza dello Stato, al quale sicuramente non e' fatto obbligo - anche se non e' vietato, quando non contrasti con principi o con specifiche norme della Costituzione - di decentrare, con apposita legge, alle Regioni taluni compiti attualmente da esso esplicati in materia.
In base alla normativa dettata dal testo costituzionale, in ordine a Comuni e Provincie spettano alle Regioni esclusivamente i poteri e le facolta' di cui agli artt. 118, ultimo comma (delega di funzioni amministrative od utilizzazione dei loro uffici) e 132, secondo comma, in relazione all'art. 117, secondo alinea (istituzione di nuovi Comuni e modifica delle circoscrizioni e denominazioni), oltre - beninteso - a quei controlli sugli atti che sono previsti dall'art. 130: ma, al di fuori di queste particolari ipotesi, ogni altro aspetto del regime dei comuni e delle provincie ricade per intero nella competenza dello Stato, al quale sicuramente non e' fatto obbligo - anche se non e' vietato, quando non contrasti con principi o con specifiche norme della Costituzione - di decentrare, con apposita legge, alle Regioni taluni compiti attualmente da esso esplicati in materia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 130
Costituzione
art. 138
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte