Sentenza 63/1973 (ECLI:IT:COST:1973:63)
Massima numero 6665
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  16/05/1973;  Decisione del  16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 63/73. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - ORDINANZA DELLA CORTE DEI CONTI DEL 18 FEBBRAIO 1972 - ORDINE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRIESTE DI DEPOSITARE I CONTI CONSUNTIVI E GLI ATTI A QUESTI RELATIVI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, RESI DAL TESORIERE PROVINCIALE PER GLI ESERCIZI 1970 E PRECEDENTI - COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI.

Testo
Con l'ordinanza 18 febbraio 1972 concernente i consuntivi della Provincia di Trieste resi dal Tesoriere per gli esercizi 1970 e precedenti, la Corte dei Conti ha richiesto al Prefetto ed agli organi competenti regionali la trasmissione dei documenti necessari, ai fini dell'esame giudiziale dei conti, quale previsto dagli artt. 44 e 45 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 sull'ordinamento della Corte dei Conti, e gia' di competenza in primo grado dei soppressi Consigli di Prefettura ai sensi dell'art. 310 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 unitamente ai controlli contabili amministrativi al riguardo. Tale attivita' giurisdizionale ha carattere necessario e non puo' essere subordinata alla circostanza che l'esito degli esami effettuati in primo tempo dagli organi di controllo amministrativo abbia dato luogo a rilevazioni di anomalie ovvero a reclami ed osservazioni di terzi. E cio' vale anche se e' venuta meno la competenza dell'organo giurisdizionale decentrato (Consiglio di Prefettura), poiche', mentre rimane immanente la vigenza del principio generale di necessarieta' di un giudizio che, superando la fase di controllo meramente contabile amministrativo, che e' strumentale rispetto al resto, consenta di pervenire, mediante piu' penetrante campo di indagine, a decisione di ampio contenuto garantistico, deve riconoscersi una competenza generale della Corte dei Conti in materia di contabilita' pubblica, atta a garantire in forma giurisdizionale l'interesse oggettivo alla regolarita' delle gestioni finanziarie e patrimoniali degli enti pubblici, senza che possa con cio' dirsi sacrificata la competenza della Regione, che non e' mai pregiudicata da un controllo di natura giurisdizionale. Pertanto e' infondato l'assunto della Regione, secondo cui, essendo di sua spettanza le funzioni di controllo sugli atti degli enti locali ai sensi degli artt. 5, n. 4, 8 e 60 dello Statuto speciale, ed essendo essa subentrata nelle funzioni dei Consigli di Prefettura ai sensi dell'art. 1 delle norme di attuazione dello Statuto (D.P.R. 26 giugno 1965 n. 9), la chiusura della fase di controllo in sede amministrativa, senza rilevazione di vizi o irregolarita', escluderebbe "a priori" l'apertura di ogni successivo giudizio sui conti, e deve invece riconoscersi che spetta alla Corte dei Conti la competenza ad ordinare al Presidente della Giunta provinciale di Trieste di depositare i richiesti documenti. - S. nn. 110/1970 e 68/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 8

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 60

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/06/1965  n. 960  art. 1    co. 2  

legge  10/02/1953  n. 62  art. 0