Sentenza 64/1973 (ECLI:IT:COST:1973:64)
Massima numero 6666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  16/05/1973;  Decisione del  16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6667  6668


Titolo
SENT. 64/73 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 51 - DATORI DI LAVORO REITERATAMENTE INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO DELLA DENUNZIA DEL LAVORO ESERCITATO E DEL VERSAMENTO DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - OBBLIGO DI RIMBORSARE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE L'AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI LIQUIDATE PER INFORTUNI ACCADUTI NEL PERIODO DI INADEMPIENZA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 51 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui alla reiterazione da parte dei datori di lavoro delle inadempienze concernenti l'obbligo della denunzia del lavoro esercitato ed il versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, consegue l'obbligo a loro carico di rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni accaduti nel periodo di inadempienza,non contrasta con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Trattasi, invero, nella specie, di un sistema assicurativo basato, da un lato, sul dato costante della automaticita' delle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso di inadempienza da parte del datore di lavoro e, dall'altro, dall'apporto dovuto dal datore di lavoro, mediante il puntuale adempimento degli obblighi suddetti. Il datore di lavoro che si sottragga agli oneri a suo carico viene a perdere il beneficio della propria copertura assicurativa, che va sempre esclusa in via di principio comune quando l'infortunio si verifichi durante il periodo di inadempienza, e ne e' diretta a razionale conseguenza il diritto al rimborso a favore dell'istituto, che e' oltre tutto eventualmente soltanto parziale, secondo il temperamento previsto al riguardo dalla legge 21 aprile 1967, n. 272. Tali conseguenze sono oggettivamente identiche per tutti gli inadempienti, e le differenti conseguenze quantitative seguono le variabilita' degli accadimenti umani e, proporzionandosi ad essi, non intaccano il principio di eguaglianza, realizzato nella specie con l'assunzione aprioristica del rischio globalmente considerato, nel suo accidentale verificarsi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte