Sentenza 145/2020 (ECLI:IT:COST:2020:145)
Massima numero 43534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  26/05/2020;  Decisione del  26/05/2020
Deposito del 10/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43531  43532  43533


Titolo
Sanzioni amministrative - Controversie tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Genitore che abbia posto in essere atti pregiudizievoli per il minore - Sanzione amministrativa pecuniaria - Ritenuta natura sostanzialmente penale ai sensi della CEDU - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di determinatezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Treviso in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. - dell'art. 709-ter, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle controversie riguardanti, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli, il genitore che abbia posto in essere atti che arrechino pregiudizio al minore sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. La disposizione censurata, che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria di natura sostanzialmente penale, non viola il principio di determinatezza, in quanto è possibile individuare i comportamenti sanzionabili in quelle condotte - da ricondurre a "inadempienze o violazioni" di prescrizioni dettate in un provvedimento giurisdizionale, pur non apparentemente "gravi" - che abbiano arrecato alla prole un danno, anche non patrimoniale, accertabile e valutabile secondo gli ordinari criteri. Né è irragionevole l'ammontare massimo previsto, rispetto a quello indicato dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006 (applicabile ratione temporis), per il quale la pena pecuniaria è stabilita nella misura massima di 1.032 euro. Ferma restando l'interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata - per cui essa non si applica nell'ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, punita penalmente dall'indicato art. 3 - alla comminazione di sanzioni anche solo pecuniarie, ma formalmente qualificate come penali, si correla pur sempre un maggiore stigma sociale, al di là dell'importo concreto della pena irrogata, non senza considerare che per il reato comunque è prevista, in via alternativa, la pena della reclusione, che di per sé connota la maggiore gravità del trattamento sanzionatorio.

Il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. trova applicazione anche per le sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2019 e n. 223 del 2018).

Per giurisprudenza costante, il principio secondo cui il ricorso a un'enunciazione sintetica della norma incriminatrice, piuttosto che a un'analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza purché, mediante l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, sia possibile attribuire un significato chiaro, intelligibile e preciso alla previsione normativa. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 24 del 2019 e n. 172 del 2014).

È compatibile con il principio di determinatezza l'uso, nella formula descrittiva dell'illecito sanzionato, di una tecnica esemplificativa oppure di concetti extragiuridici diffusi o, ancora, di dati di esperienza comune o tecnica, tanto più ove l'opera maieutica della giurisprudenza, specie di legittimità, consenta di specificare il precetto legale. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2019 e n. 42 del 1972).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 709  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte