Sentenza 65/1973 (ECLI:IT:COST:1973:65)
Massima numero 6669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
16/05/1973; Decisione del
16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
15987
Titolo
SENT. 65/73 B. LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - ORARI E TURNI DI SERVIZIO - R.D.L. 19 OTTOBRE 1923, N. 2328, ARTT. 26, 31 E 34 - FORMULAZIONE VAGA ED IMPRECISA - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 65/73 B. LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - ORARI E TURNI DI SERVIZIO - R.D.L. 19 OTTOBRE 1923, N. 2328, ARTT. 26, 31 E 34 - FORMULAZIONE VAGA ED IMPRECISA - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 36, ultimo comma, della Costituzione, gli artt. 26, 31 e 34 delle disposizioni annesse al r.d.l. 10 ottobre 1923, n. 2328 - disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione -, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682. Le norme suindicate e disciplinanti rispettivamente il riposo periodico del personale delle stazioni e degli scali, del personale delle linee e del personale vario, violano, per la loro formulazione vaga e imprecisa, il principio del diritto al riposo settimanale, nel concetto espresso dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione, in quanto consentono di raggruppare in modo irrazionale e arbitrario le giornate di riposo e di concederle anche dopo lunghi periodi di lavoro o addirittura in unico contesto di tempo.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 36, ultimo comma, della Costituzione, gli artt. 26, 31 e 34 delle disposizioni annesse al r.d.l. 10 ottobre 1923, n. 2328 - disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione -, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682. Le norme suindicate e disciplinanti rispettivamente il riposo periodico del personale delle stazioni e degli scali, del personale delle linee e del personale vario, violano, per la loro formulazione vaga e imprecisa, il principio del diritto al riposo settimanale, nel concetto espresso dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione, in quanto consentono di raggruppare in modo irrazionale e arbitrario le giornate di riposo e di concederle anche dopo lunghi periodi di lavoro o addirittura in unico contesto di tempo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 3
Altri parametri e norme interposte