Sentenza 65/1973 (ECLI:IT:COST:1973:65)
Massima numero 15987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  16/05/1973;  Decisione del  16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6669


Titolo
SENT. 65/73 A. LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - ORARI E TURNI DI SERVIZIO - R.D.L. 19 OTTOBRE 1923, N. 2328, ART. 21 - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (R.D.L. 2 DICEMBRE 1923, N. 2682, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 APRILE 1925, N. 473).

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 delle stesse disposizioni, gia' dichiarato illegittimo, in riferimento all'art. 36, ultimo comma, della Costituzione con sentenza n. 146 del 1971. - S. n. 150/1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 2

Altri parametri e norme interposte