Sentenza 66/1973 (ECLI:IT:COST:1973:66)
Massima numero 6670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
16/05/1973; Decisione del
16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 66/73. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI (ERGA OMNES) - PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 481 - OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" DELL'ART. 27 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 GIUGNO 1958 - CASI DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DI QUELLA ACCOLTA DAL GIUDICE "A QUO" - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 36 E 37 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 66/73. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI (ERGA OMNES) - PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 481 - OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" DELL'ART. 27 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 GIUGNO 1958 - CASI DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DI QUELLA ACCOLTA DAL GIUDICE "A QUO" - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 36 E 37 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il giudice in base ad elementi di fatto, quali la natura delle mansioni affidate dal datore di lavoro, l'utilita' conseguita, l'insegnamento impartito, la sua rilevanza, ecc., valuta il rapporto di lavoro nel suo effettivo contenuto, qualificandolo o meno come apprendistato, indipendentemente dalla denominazione data dalle parti; per cui l'art. 27 c.c.n.l. 28 giugno 1958, stabilendo che il rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove di idoneita' o comunque nel termine di tre anni, e' riferibile esclusivamente a rapporti che di apprendistato effettivamente siano. Tale interpretazione, frutto di consolidata giurisprudenza, esclude che l'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso efficace erga omnes il sopracitato art. 27 per i dipendenti di commercio, possa creare margini di incertezza, che portino ad estenderne l'applicazione al di la' del consentito. Pertanto la relativa questione, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 37 Cost., e' infondata.
Il giudice in base ad elementi di fatto, quali la natura delle mansioni affidate dal datore di lavoro, l'utilita' conseguita, l'insegnamento impartito, la sua rilevanza, ecc., valuta il rapporto di lavoro nel suo effettivo contenuto, qualificandolo o meno come apprendistato, indipendentemente dalla denominazione data dalle parti; per cui l'art. 27 c.c.n.l. 28 giugno 1958, stabilendo che il rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove di idoneita' o comunque nel termine di tre anni, e' riferibile esclusivamente a rapporti che di apprendistato effettivamente siano. Tale interpretazione, frutto di consolidata giurisprudenza, esclude che l'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso efficace erga omnes il sopracitato art. 27 per i dipendenti di commercio, possa creare margini di incertezza, che portino ad estenderne l'applicazione al di la' del consentito. Pertanto la relativa questione, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 37 Cost., e' infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte