Sentenza 67/1973 (ECLI:IT:COST:1973:67)
Massima numero 6672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  16/05/1973;  Decisione del  16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6671  6673  6674


Titolo
SENT. 67/73 B. PRESTAZIONI PATRIMONIALI E PERSONALI - COSTITUZIONE, ART. 23 - INTERPRETAZIONE - PREVISIONE NELLA LEGGE DEL LIMITE MASSIMO DELL'IMPOSIZIONE - NON E' NECESSARIO - SUSSISTENZA DI CRITERI IDONEI A DELIMITARE LA DISCREZIONALITA' DELL'ENTE IMPOSITORE - SUFFICIENZA.

Testo
Il principio posto nell'art. 23 della Costituzione non richiede che nella norma legislativa che conferisce il potere di imposizione debba necessariamente essere specificato il limite massimo della prestazione imponibile, ma esige, invece, che nella stessa siano indicati criteri idonei e sufficienti a delimitare la discrezionalita' dell'Ente impositore in modo che sia preclusa la possibilita' di un arbitrario esercizio del potere attribuitogli.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte