Sentenza 67/1973 (ECLI:IT:COST:1973:67)
Massima numero 6673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
16/05/1973; Decisione del
16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 67/73 C. LAVORO - CONSULENTI DEL LAVORO - LEGGE 12 OTTOBRE 1964, N. 1081, ART. 23, LETT. C - CONTRIBUTI DETERMINATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE E DOVUTI DAI CONSULENTI DEL LAVORO - SUSSISTENZA DI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE - NON VIOLA L'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 67/73 C. LAVORO - CONSULENTI DEL LAVORO - LEGGE 12 OTTOBRE 1964, N. 1081, ART. 23, LETT. C - CONTRIBUTI DETERMINATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE E DOVUTI DAI CONSULENTI DEL LAVORO - SUSSISTENZA DI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE - NON VIOLA L'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, lett. c, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, che attribuisce al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il potere di determinare, "su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi" dovuti dai consulenti del lavoro, giacche' dal testo del citato articolo, coordinato con altre disposizioni della stessa legge, e' dato inferire che esiste un criterio limite per la determinazione dei contributi e non mancano i controlli sull'operato dell'organo deliberante: il limite valido ed invalicabile della imposizione e' difatti costituito dal fabbisogno finanziario "strettamente necessario a coprire le spese" di funzionamento degli organi consiliari, mentre l'entita' concreta di dette spese e' a sua volta desumibile dai bilanci consuntivi annuali sulla cui regolarita' si esercita sia il controllo interno dei revisori dei conti (artt. 19 e 22) sia la vigilanza esterna del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero di grazia e giustizia (art. 25).
Non e' fondata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, lett. c, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, che attribuisce al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il potere di determinare, "su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi" dovuti dai consulenti del lavoro, giacche' dal testo del citato articolo, coordinato con altre disposizioni della stessa legge, e' dato inferire che esiste un criterio limite per la determinazione dei contributi e non mancano i controlli sull'operato dell'organo deliberante: il limite valido ed invalicabile della imposizione e' difatti costituito dal fabbisogno finanziario "strettamente necessario a coprire le spese" di funzionamento degli organi consiliari, mentre l'entita' concreta di dette spese e' a sua volta desumibile dai bilanci consuntivi annuali sulla cui regolarita' si esercita sia il controllo interno dei revisori dei conti (artt. 19 e 22) sia la vigilanza esterna del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero di grazia e giustizia (art. 25).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte