Sentenza 67/1973 (ECLI:IT:COST:1973:67)
Massima numero 6674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  16/05/1973;  Decisione del  16/05/1973
Deposito del 23/05/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6671  6672  6673


Titolo
SENT. 67/73 D. LAVORO - CONSULENTI DEL LAVORO - LEGGE 12 OTTOBRE 1964, N. 1081, ART. 23, LETT. C - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI CONSULENTI - PROCEDIMENTO FORMATIVO DELLA DELIBERAZIONE - PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DELLA CATEGORIA INTERESSATA E DEGLI ORGANI DI VIGILANZA - SUSSISTENZA - NON VIOLA L'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il procedimento di formazione della deliberazione relativa alla determinazione dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro, dettato dall'art. 23, lett. c, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, assicura la partecipazione ed il controllo e della categoria interessata e degli organi di vigilanza: la deliberazione da parte del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro viene infatti adottata sulla base di specifiche proposte all'uopo formulate dai vari Consigli provinciali, la cui origine elettiva vale a rendere attuale la rappresentanza degli interessi della categoria dei consulenti; la stessa deliberazione deve inoltre essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica, emesso su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte