Sentenza 146/2020 (ECLI:IT:COST:2020:146)
Massima numero 43483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  19/06/2020;  Decisione del  19/06/2020
Deposito del 10/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Straniero extracomunitario - Reddito di inclusione (ReI) - Requisiti richiesti - Possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Denunciata irragionevolezza e discriminazione tra cittadini e stranieri, nonché violazione dei principi a tutela della famiglia e di quelli, anche convenzionali, relativi all'assistenza sociale - Omessa motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38 e 117 Cost., nonché in relazione all'art. 14 CEDU e agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE - dell'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, che, fra i requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione (ReI), richiede agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il rimettente omette di dare conto dell'intervenuta abrogazione della norma censurata - avendo l'art. 11, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 26 del 2019, sostituito la misura del ReI con quella del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° aprile 2019 -, di indicare le ragioni che lo inducono a ritenere detta norma nondimeno applicabile e di prendere in considerazione la norma transitoria contenuta nell'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 4 del 2019, come conv., e la sua portata in relazione al caso oggetto del suo giudizio. Di fronte al silenzio del rimettente la Corte costituzionale non può pronunciarsi direttamente sugli effetti dell'abrogazione della norma censurata sui giudizi pendenti, ricostruendo il significato della disposizione transitoria e applicando i criteri in ipotesi individuati dalla giurisprudenza per fattispecie simili, perché si tratta di operazioni di spettanza del giudice a quo, sulle quali va esercitato solo un controllo successivo di sufficienza e plausibilità in funzione della verifica della rilevanza. (Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2020 e n. 13 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/09/2017  n. 147  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 14  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 20  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 21  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 33  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 34