Sentenza 71/1973 (ECLI:IT:COST:1973:71)
Massima numero 6678
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6679  6680  6681  6682  6683  6684


Titolo
SENT. 71/73 A. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - STATUTO, ART. 36 - POTESTA' DI ACQUISIRE PROPRIE ENTRATE TRIBUTARIE - LIMITAZIONE A QUELLE SOLTANTO SULLE QUALI PUO' LEGITTIMAMENTE LEGIFERARE.

Testo
Atteso che a norma dell'art. 36 dello Statuto siciliano, che e' volto ad assicurare alla Regione i mezzi necessari a far fronte alle sue esigenze finanziarie, mediante, tra l'altro e con le eccezioni stabilite nel secondo comma, "tributi deliberati dalla medesima", alla Regione stessa e' conferita competenza legislativa in materia tributaria, spetta alla Regione la potesta' di acquisire le entrate tributarie, e solo quelle, sulle quali essa puo' legittimamente legiferare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 4