Sentenza 71/1973 (ECLI:IT:COST:1973:71)
Massima numero 6678
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
30/05/1973; Decisione del
30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 71/73 A. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - STATUTO, ART. 36 - POTESTA' DI ACQUISIRE PROPRIE ENTRATE TRIBUTARIE - LIMITAZIONE A QUELLE SOLTANTO SULLE QUALI PUO' LEGITTIMAMENTE LEGIFERARE.
SENT. 71/73 A. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - STATUTO, ART. 36 - POTESTA' DI ACQUISIRE PROPRIE ENTRATE TRIBUTARIE - LIMITAZIONE A QUELLE SOLTANTO SULLE QUALI PUO' LEGITTIMAMENTE LEGIFERARE.
Testo
Atteso che a norma dell'art. 36 dello Statuto siciliano, che e' volto ad assicurare alla Regione i mezzi necessari a far fronte alle sue esigenze finanziarie, mediante, tra l'altro e con le eccezioni stabilite nel secondo comma, "tributi deliberati dalla medesima", alla Regione stessa e' conferita competenza legislativa in materia tributaria, spetta alla Regione la potesta' di acquisire le entrate tributarie, e solo quelle, sulle quali essa puo' legittimamente legiferare.
Atteso che a norma dell'art. 36 dello Statuto siciliano, che e' volto ad assicurare alla Regione i mezzi necessari a far fronte alle sue esigenze finanziarie, mediante, tra l'altro e con le eccezioni stabilite nel secondo comma, "tributi deliberati dalla medesima", alla Regione stessa e' conferita competenza legislativa in materia tributaria, spetta alla Regione la potesta' di acquisire le entrate tributarie, e solo quelle, sulle quali essa puo' legittimamente legiferare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 4