Sentenza 71/1973 (ECLI:IT:COST:1973:71)
Massima numero 6682
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6678  6679  6680  6681  6683  6684


Titolo
SENT. 71/73 E. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - STATUTO, ART. 37 - INTERPRETAZIONE - NATURA ECCEZIONALE E FINALITA' DEL PRECETTO.

Testo
L'art. 37, dello Statuto, lungi dall'esprimere un criterio applicabile ad ogni tributo erariale, costituisce norma sicuramente eccezionale. Basti considerare che in base ad un principio della legislazione statale, l'imposta sui redditi grava sull'impresa nella essenziale sua unita' e sorge, secondo la regola della territorialita' del tributo, nel luogo in cui l'impresa ha la sua sede, escludendosi che assuma rilevanza ed autonomia, ai fini tributari, il singolo stabilimento o la singola filiale. La norma predetta risulta introdotta dal legislatore statutario per dare, limitatamente all'imposta sul reddito, cio' che la Regione non avrebbe potuto acquisire in base all'art. 36 primo comma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 37

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte